La visita medica ex art. 186 C.d.S. è conseguenza accessoria della sospensione e la relativa controversia appartiene al giudice ordinario (TAR Lombardia n. 3969 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di sottoposizione a visita medica, disposto dal prefetto ai sensi dell’art. 186, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 285/1992 in caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, costituisce una conseguenza accessoria legale della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Ne consegue che la controversia avente ad oggetto il diniego di restituzione della patente, fondato sulla mancata impugnazione di tale ordine, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo ammessa l’opposizione dinanzi al giudice amministrativo avverso atti che costituiscono conseguenza diretta di una violazione penalmente rilevante. Il riferimento all’art. 128 C.d.S. è erroneo e irrilevante, poiché tale norma attribuisce un potere discrezionale solo al di fuori dei casi in cui la visita medica sia obbligatoria. La differente indicazione contenuta nell’atto impugnato circa la possibilità di ricorrere al TAR non è idonea a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di patente di guida, era stata fermata dalla Polizia locale e sottoposta ad accertamento del tasso alcolemico, che aveva restituito valori superiori alla soglia di rilevanza penale. Il Prefetto aveva disposto la sospensione provvisoria della patente per nove mesi e, contestualmente, ordinato alla conducente di sottoporsi a revisione medica. L’interessata aveva proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace, il quale aveva annullato il decreto prefettizio ritenendo il dato tecnico “inutilizzabile”. La Prefettura, nel dare esecuzione alla pronuncia, aveva disposto la cessazione dell’efficacia della sospensione ma subordinato il rilascio del duplicato della patente all’esibizione del certificato medico attestante l’ottemperata revisione. A seguito del rigetto dell’istanza di restituzione della patente, la ricorrente aveva adito il TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il quadro normativo di riferimento, rilevando come l’art. 186, commi 8 e 9, C.d.S. imponga al prefetto, nell’ordinanza che dispone la sospensione della patente, di ordinare al conducente di sottoporsi a visita medica entro il termine di sessanta giorni. Tale misura, secondo la giurisprudenza richiamata, risponde all’esigenza di acquisire con rapidità il riscontro medico sulla condizione del conducente al fine di valutarne l’idoneità alla guida.
I giudici hanno quindi evidenziato che la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che, in materia di circolazione stradale, avverso i provvedimenti di sospensione cautelare della patente connessi con violazioni costituenti reato è ammessa opposizione dinanzi al giudice di pace, ex artt. 205 e 223 C.d.S., con conseguente inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso incardinato dinanzi al giudice amministrativo. Tale carenza riguarda sia la contestazione della sanzione accessoria sia la misura accessoria dell’ordine di sottoposizione a visita medica.
Nella fattispecie, la sanzione dell’obbligo di sottoporsi a visita medica è stata qualificata come conseguenza accessoria legale della sospensione della patente per fatto di reato. Il riferimento all’art. 128 C.d.S., contenuto nel provvedimento impugnato, è stato ritenuto erroneo e irrilevante, poiché tale norma attribuisce al prefetto un potere discrezionale solo al di fuori dei casi in cui la visita medica sia obbligatoria, come invece accade nel caso di specie in forza dell’art. 186 C.d.S.
La Corte ha infine stigmatizzato come la distinzione, all’interno dell’ordine di sospensione della patente per ubriachezza penalmente rilevante, di parti impugnabili avanti a giudici diversi risulti “capziosa” e appesantisca inutilmente la tutela dei cittadini. La richiesta di visita medica, quale conseguenza accessoria della sospensione, determina la declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Nota della Redazione
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