Concorsi pubblici e prova di resistenza per il candidato in posizione utile (TAR Lombardia n. 3949 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso o di una selezione pubblica, l’interesse al ricorso è condizionato alla prova di resistenza. Il ricorrente deve dimostrare, o quanto meno fornire un principio di prova, che l’eventuale accoglimento dei motivi di gravame possa determinare un collocamento in graduatoria in posizione utile. L’impugnazione è inammissibile quando, anche a fronte di censure fondate, residui uno scarto di punteggio non contestato e non superabile con la rivalutazione richiesta. La censura relativa alla sola valutazione dei titoli non può condurre all’annullamento degli atti se il maggiore punteggio conseguito dal candidato vincitore in sede di colloquio non è oggetto di specifica impugnazione.
Il Fatto
Un dirigente medico di primo livello, specializzato in Anestesia e Rianimazione, ha partecipato alla selezione indetta dall’ASST per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dei Trapianti. All’esito della procedura, il ricorrente si è classificato secondo alle spalle della candidata risultata vincitrice. Il candidato ha impugnato gli atti della procedura, lamentando l’illegittima attribuzione dei punteggi relativi alla valutazione del curriculum professionale e della produzione scientifica.
La controversia traeva origine da una precedente selezione, annullata da questo Tribunale per l’irregolare costituzione della Commissione giudicatrice. La nuova Commissione, nominata nel 2025, ha ripreso il procedimento fissando i sub-criteri di valutazione e ha attribuito alla controinteressata un punteggio complessivo di 89 punti, superiore di 13,5 punti rispetto al ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha esaminato l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata, incentrata sulla mancata dimostrazione della prova di resistenza. Nelle controversie concernenti l’esito di procedure concorsuali, l’interesse al ricorso non può prescindere dalla verifica della concreta possibilità, per il ricorrente, di ottenere un collocamento utile in graduatoria in caso di accoglimento delle censure. Il ricorrente deve quindi offrire dimostrazione, o quantomeno un principio di prova, della possibilità di sovvertire l’ordine della graduatoria.
Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che la controinteressata ha conseguito un punteggio superiore sia nella valutazione dei curricula, con uno scarto di 5,5 punti, sia in sede di colloquio, con uno scarto di ben 8 punti. Il ricorrente ha contestato esclusivamente la valutazione dei titoli, senza dedurre alcuna censura avverso l’esito del colloquio, che è divenuto pertanto intangibile.
La Corte ha precisato che non è sufficiente lamentare la mera maggiore esperienza professionale del ricorrente in relazione al profilo oggettivo e soggettivo richiesto dal bando. Le censure formulate non indicano quali punteggi specifici avrebbero dovuto essere attribuiti ai singoli candidati, né dimostrano che una rivalutazione dei curricula condurrebbe a un risultato utile per il ricorrente. Fermo restando che il bando individua un fabbisogno oggettivo più ampio di quello su cui si appuntava il gravame, la mancata contestazione degli 8 punti attribuiti in sede di colloquio risulta comunque dirimente.
L’impugnazione è stata pertanto dichiarata inammissibile per carenza di interesse alla decisione, non sussistendo evidenza che l’eventuale accoglimento del ricorso avrebbe consentito al ricorrente di ottenere il bene della vita cui aspirava. Le spese di lite sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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