Irricevibile il ricorso avverso la revoca del nulla osta notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (TAR Lombardia n. 3823 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notifica del provvedimento di revoca del nulla osta eseguita nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., mediante deposito nella casa comunale, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione: il ricorrente che contesti esclusivamente la notifica del preavviso di rigetto, e non quella del provvedimento definitivo, vede dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Nel merito, il permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui all’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 presuppone la valida instaurazione di un rapporto di lavoro e la sua successiva cessazione, sicché la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno legittima la revoca del nulla osta.

Il Fatto

Un cittadino indiano, entrato in Italia sulla base di un nulla osta al lavoro rilasciato per l’assunzione come muratore, non veniva mai effettivamente assunto dalla società destinataria della richiesta. L’amministrazione avviava il procedimento di revoca, rilevando la non congruità tra il codice Ateco dell’azienda e le mansioni dichiarate, e disponeva la revoca definitiva del nulla osta. Il provvedimento veniva notificato al lavoratore, irreperibile, mediante deposito nella casa comunale ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

Il ricorrente impugnava la revoca, deducendo l’irregolare notifica del preavviso e la maturazione di un affidamento incolpevole sulla proposta di assunzione, chiedendo il rilascio del permesso per attesa occupazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di tardività, dichiarando il ricorso irricevibile. Ha osservato che il provvedimento definitivo era stato correttamente notificato nelle forme dell’art. 140 c.p.c., con deposito nella casa comunale del luogo di residenza del ricorrente, il quale non aveva allegato diverse circostanze in ordine alla propria residenza. Le censure, volte a contestare la notifica del preavviso di rigetto, non inficiavano la validità della notifica del provvedimento conclusivo.

Il Collegio ha ritenuto che la questione della tempestività fosse stata direttamente oggetto di contraddittorio con il primo motivo di ricorso, non essendo necessario alcun ulteriore avviso ai sensi dell’art. 73 c.p.a..

Nel merito, la Corte ha rilevato l’infondatezza delle censure: la mancata assunzione non poteva dirsi non imputabile al lavoratore in assenza di qualsivoglia prova. Richiamando l’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, ha chiarito che il permesso per attesa occupazione presuppone la cessazione di un rapporto di lavoro già instaurato, ipotesi non ricorrente nella specie, dove il contratto di soggiorno non era mai stato sottoscritto.

Adesione, sul punto, all’orientamento giurisprudenziale prevalente, citato dal Collegio, secondo cui la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato (ex plurimis, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 25 maggio 2026, n. 2586; Cons. Stato, Sez. III, nn. 7186/2025, 4839/2025, 2403/2025, 399/2025).

Le spese di lite sono state compensate per eccezionali ragioni, in considerazione della limitata attività difensiva svolta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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