Liquidazione onorari dimezzata per patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo (TAR Lombardia n. 3568 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, l’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 impone il dimezzamento dei compensi spettanti al difensore, che si somma alla valutazione demandata al giudice circa la congruità dell’onorario ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014. La liquidazione deve essere operata nei limiti dei valori medi tariffari, tenuto conto dell’impegno professionale profuso, dell’analogia del ricorso ad altri proposti e delle caratteristiche oggettive della controversia. La decisione che definisce il giudizio con declaratoria di improcedibilità del ricorso principale e rigetto dei motivi aggiunti, con compensazione delle spese tra le parti, non preclude la liquidazione dell’onorario al difensore della parte ammessa al beneficio, che costituisce oggetto di separato procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva impugnato dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottato dalla Prefettura di Milano, nonché, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di conferma della revoca emesso all’esito del riesame. Ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del 14.07.2025, era assistito da un difensore che ne aveva curato la rappresentanza per l’intero grado di giudizio.
Il giudizio si era concluso con sentenza del 21.05.2026, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso principale e respinto il ricorso per motivi aggiunti, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. A definizione del rapporto processuale, il difensore aveva avanzato istanza di liquidazione del proprio compenso ai sensi della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha fondato la decisione sul quadro normativo di cui agli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002, nonché sull’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014. L’art. 82 demanda all’Autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali, parametro da calibrare sull’impegno professionale concretamente richiesto dalla controversia.
L’art. 130, specificamente dedicato al processo amministrativo, introduce un ulteriore criterio riduttivo: i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al beneficio sono dimezzati. Tale disposizione si coordina con i parametri generali di cui al d.m. n. 55/2014, che consentono al giudice di aumentare o ridurre i valori medi fino al 50%, tenendo conto di elementi quali la natura, la difficoltà e il valore dell’affare, i risultati conseguiti e il numero delle questioni trattate.
Nella specie, il Collegio ha ritenuto dirimente la circostanza che il ricorso risultasse “del tutto analogo ad altri proposti”, elemento che evidenziava un limitato apporto difensivo in termini di novità e complessità delle questioni trattate. Tale valutazione, congiunta all’impegno professionale profuso, ha condotto a ritenere congrua la determinazione in euro 1.000,00 per onorari, somma sulla quale sono stati riconosciuti il 15% a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA, secondo i criteri di cui al citato art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014.
Il decreto ha, infine, disposto la liquidazione in favore del difensore e l’oscuramento delle generalità della parte, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679.
Nota della Redazione
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