Improcedibilità per mancata impugnazione degli atti autorizzativi sopravvenuti (TAR Lombardia n. 3228 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse il ricorso proposto avverso un atto di approvazione di un progetto generale di gestione produttiva di un ambito territoriale estrattivo quando, successivamente, siano stati emanati provvedimenti autorizzativi che abbiano trovato concreta attuazione nelle previsioni del progetto generale, ampliando la sfera giuridica del beneficiario e comprimendo quella del ricorrente. Per i soggetti non destinatari di comunicazione individuale, il termine di decadenza per l’impugnazione decorre dal perfezionamento della pubblicità legale dell’atto, che determina una presunzione assoluta di conoscenza. Tale regime si applica anche all’autorizzazione paesaggistica, caratterizzata da un sistema di pubblicità volto a garantirne la massima diffusione.

Il Fatto

Il Comune di Bressana Bottarone ha impugnato la determinazione con cui la Provincia di Pavia ha approvato il progetto di gestione produttiva dell’ATE g74, sito nel confinante Comune di Cava Manara, deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. Il progetto prevedeva la coltivazione di cava in falda in area golenale del fiume Po, soggetta a vincoli paesaggistici e ambientali. Nel corso del giudizio, la Provincia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dei successivi provvedimenti autorizzativi, ossia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva del 18 aprile 2024 e l’autorizzazione paesaggistica, unitamente all’istanza di rinvio formulata dal Comune per proporre motivi aggiunti avverso tali atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio, non ravvisando le ragioni eccezionali richieste dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. per derogare al principio di concentrazione del giudizio, rilevando la tardività della reazione giurisdizionale avverso atti emanati e pubblicati oltre due anni prima.

Nel merito, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse: la fattispecie procedimentale era stata assorbita e superata dai successivi provvedimenti autorizzativi, i quali avevano implementato e cristallizzato le previsioni del progetto generale, ampliando la sfera giuridica della società beneficiaria e incidendo attualmente su quella del Comune ricorrente. La mancata impugnazione di tali atti, divenuti lesivi, ha determinato il consolidamento degli effetti.

La sentenza ha precisato che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, il termine di decadenza decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione. Richiamando un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il Collegio ha affermato che la pubblicità legale produce una presunzione assoluta di conoscenza per tutti i consociati, non potendosi esigere dall’Amministrazione l’onere di individuare e notificare singolarmente tutti i soggetti potenzialmente incisi, in ossequio ai principi di proporzionalità ed economicità dell’azione amministrativa.

La Corte ha infine evidenziato che il Comune ricorrente, in qualità di operatore qualificato, era tenuto a un elevato standard di diligenza, aggravato dalla piena conoscenza della vicenda. Il decorso di oltre tre anni dalla proposizione del ricorso senza alcuna iniziativa per acquisire conoscenza degli atti sopravvenuti ha reso intempestiva la preannunciata impugnazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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