Liquidazione del compenso per patrocinio a spese dello Stato dimezzata (TAR Lombardia n. 3005 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore, ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, deve essere effettuata nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell’impegno professionale profuso. Tale liquidazione opera anche nell’ipotesi in cui il giudizio si sia concluso con declaratoria di cessata materia del contendere per effetto dell’accoglimento sostanziale della pretesa del ricorrente. Ai sensi dell’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo sono dimezzati rispetto ai parametri generali di cui al D.M. n. 55/2014, la cui applicazione consente, in base all’art. 4, comma 1, di discostarsi dai valori medi delle tabelle allegate nelle percentuali ivi previste, in ragione delle caratteristiche del caso concreto.

Il Fatto

Il ricorrente, già autorizzato quale ospite nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Sesto San Giovanni, aveva richiesto all’Aler il subentro nell’assegnazione dell’unità abitativa ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Regionale 4/2017. L’ente gestore aveva respinto l’istanza, rilevando che l’interessato non aveva trasferito la residenza anagrafica nell’alloggio medesimo.

Avverso il diniego e gli atti presupposti, concernenti le autorizzazioni all’ospitalità temporanea rilasciate in favore del ricorrente, era stato proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia. Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 112/2026, che ha dichiarato la cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, investito dell’istanza di liquidazione del compenso avanzata dal difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio, ha preliminarmente rilevato che la pretesa sostanziale della parte ricorrente era stata riconosciuta fondata, circostanza che ha determinato la definizione del giudizio con declaratoria di cessata materia del contendere.

Richiamato l’art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, il Tribunale ha ricordato che la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore deve avvenire nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, con riguardo all’impegno professionale richiesto dalla specifica attività difensiva. In tale quadro, l’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 consente al giudice di discostarsi dai succitati valori medi, in aumento o in diminuzione, nelle misure ivi stabilite, in ragione della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, nonché dei risultati conseguiti.

Il Collegio ha quindi applicato il dimezzamento dei compensi previsto dall’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002 per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, ritenendo congrua la determinazione complessiva della somma spettante al difensore in € 1.200,00, oltre I.V.A. e C.A.P., per il grado di giudizio definito. Ha infine precisato che resta salva ogni ulteriore determinazione da parte della Segreteria del Tribunale all’esito delle verifiche dell’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 127 del D.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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