Ottemperanza per la carta docente: obbligo dell’amministrazione e commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Lombardia n. 2990 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato, l’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato che riconosca il diritto alla carta docente legittima il giudice amministrativo a ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio e a nominare sin d’ora un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di perdurante inerzia. L’onere probatorio dell’avvenuto adempimento grava sull’amministrazione, la cui mancata contestazione del dedotto inadempimento costituisce elemento sufficiente per l’accoglimento del ricorso.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il loro diritto a fruire della carta docente per alcuni anni scolastici, con condanna dell’amministrazione a mettere a disposizione il beneficio. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla normativa per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, l’amministrazione non aveva provveduto.

I ricorrenti proponevano quindi ricorso in ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’integrale esecuzione della sentenza e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituiva formalmente, ma non contestava il mancato adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la pretesa fatta valere risultava adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non aveva contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato, circostanza che ha assunto valenza decisiva ai fini dell’accoglimento della domanda.

Il giudice ha quindi ordinato all’amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza, provvedendo entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza. Per l’ipotesi di decorso infruttuoso di tale termine, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni ad adottare tutti gli atti necessari per l’assolvimento del mandato.

Quanto al compenso per il commissario, il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non sarà liquidato alcun compenso.

La pronuncia conferma l’orientamento secondo cui, in materia di riconoscimento del diritto alla carta docente, l’accertamento dell’inottemperanza non richiede una specifica attività istruttoria quando l’inadempimento risulti allegato e non contestato, e la nomina anticipata del commissario ad acta costituisce strumento idoneo a garantire l’effettività della tutela.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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