Ottemperanza al giudicato per la Carta del docente: il TAR ordina l’esecuzione e nomina il Commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2973 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, investito dell’esecuzione del giudicato del giudice ordinario, accerta l’inottemperanza dell’amministrazione quando questa non abbia dato esecuzione al titolo esecutivo nel termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. L’accertamento dell’inottemperanza non richiede una specifica contestazione dell’amministrazione, essendo sufficiente la documentazione dell’inadempimento e la mancata prova dell’esecuzione. In caso di persistente inerzia, il tribunale amministrativo nomina un Commissario ad acta, individuato in un dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato, che provvede in via sostitutiva agli adempimenti necessari, senza diritto a compenso trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 1928 del 23 aprile 2025 che dichiarava il suo diritto a conseguire il beneficio economico della cd. Carta del docente, dell’importo annuo di € 500,00 per gli anni scolastici indicati in ricorso. Nonostante la regolare notifica del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali, l’amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso in ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione integrale della sentenza e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la pretesa della ricorrente risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato, non avendo fornito alcuna prova dell’avvenuta esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
Il Collegio ha quindi accertato l’inottemperanza, condannando l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza, per il contributo alla formazione relativo agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso infruttuosamente tale termine, il TAR ha disposto che provveda un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza o dirigente da questi delegato, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente.
Quanto al regime delle spese, il TAR le ha poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, nella misura di € 800,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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