Obbligazione solidale delle mandanti ATI per la restituzione del contributo revocato (Cons. Stato n. 7410 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le imprese mandanti di un raggruppamento temporaneo, che abbiano sottoscritto il protocollo di intesa per il tramite della mandataria con rappresentanza, rispondono in solido dell’obbligazione di restituzione del contributo pubblico revocato per inadempimento. L’obbligazione solidale trova titolo nell’accordo liberamente e consapevolmente assunto e non nel solo art. 37 d.lgs. n. 163/2006, la cui applicabilità può restare indefinita. Lo scioglimento dell’ATI successivo non esonera le imprese dalle responsabilità contratte. La funzione delle obbligazioni solidali passive, ai sensi dell’art. 1292 c.c., consente al creditore di agire contro qualunque condebitore; le questioni sulle responsabilità individuali restano relegate ai rapporti interni, ove opera la parziarietà dell’art. 1298 c.c. Le censure proposte per la prima volta in appello sono inammissibili.

Il Fatto

La Regione Veneto aveva concesso un contributo di cinque milioni di euro a un’ATI per la riqualificazione di immobili destinati ad alloggi a canone sostenibile, erogandone 4.500.000,00 alla mandataria. Accertato il mancato rispetto della destinazione degli immobili, la Regione ha dichiarato la decadenza dalla sovvenzione e ingiunto la restituzione, ai sensi del r.d. n. 639/1910, alle due mandanti in solido con la mandataria.

Una delle mandanti ha impugnato il decreto davanti al TAR Veneto, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 84 del 2025. Proposto appello, la società ha contestato l’esistenza del vincolo solidale, sostenendo che il rapporto si era instaurato con altro soggetto e che l’ATI si era sciolta prima dei provvedimenti regionali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’impugnazione. In via preliminare, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 6950 del 2023, afferma che con l’appello riemerge l’intero thema decidendum del primo grado: il giudice può esaminare i motivi già dedotti, ma non le censure nuove. Sono pertanto inammissibili le doglianze sulla non imputabilità dell’inadempimento e sullo scioglimento dell’ATI, sollevate per la prima volta in appello.

Nel merito, la Corte ritiene comunque infondato il motivo. Il decreto di ingiunzione è stato emesso verso l’ATI e quindi anche verso la mandante, in forza della convenzione stipulata dalla mandataria con rappresentanza. Il punto decisivo è che la mandataria ha agito come rappresentante anche della società appellante: le obbligazioni contratte ricadono quindi sulle mandanti, oltre che sulla mandataria, che ha agito in parte in nome proprio.

La stipula del protocollo di intesa ha determinato l’emersione di un’obbligazione solidale tra tutte le imprese del raggruppamento, avente ad oggetto la realizzazione del programma costruttivo dietro corresponsione del contributo. Il Collegio precisa che la questione dell’applicabilità della disciplina dei contratti pubblici sui raggruppamenti temporanei resta superflua: il titolo dell’obbligazione solidale si individua direttamente nell’accordo sottoscritto.

Quanto allo scioglimento dell’ATI, la Corte lo reputa irrilevante: esso non esonera le imprese stipulanti dalle responsabilità liberamente e consapevolmente assunte con il protocollo, in vista della restituzione del contributo in caso di violazione delle condizioni. Né rileva che la causa della decadenza sia imputabile alla mandataria: per l’art. 1292 c.c. la solidarietà costituisce un titolo che il creditore può far valere contro qualunque condebitore, mentre le singole responsabilità restano confinate ai rapporti interni, retti dalla parziarietà dell’art. 1298 c.c.

L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite liquidate in favore della Regione e nessuna statuizione verso le parti non costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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