Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per la carta docente (TAR Lombardia n. 2841 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione, che abbia integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, da dichiararsi con sentenza. Tale declaratoria non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese di lite qualora l’ottemperanza sia intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso, in quanto la resistenza ha reso necessario il ricorso al giudice per ottenere quanto dovuto. Le spese, liquidate in via equitativa, sono distratte in favore dei difensori della parte vittoriosa che abbiano dichiarato di averle anticipate.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 325/2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo di euro 500,00 annui, con conferma della sentenza di primo grado che aveva già riconosciuto il beneficio per gli anni successivi.

Nonostante il giudicato favorevole, l’amministrazione non aveva provveduto all’accredito, sicché la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione della pronuncia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la ricorrente aveva dichiarato l’avvenuta ottemperanza della sentenza, avendo l’amministrazione provveduto all’accredito del beneficio economico. La sopravvenuta soddisfazione della pretesa ha pertanto condotto a dichiarare la cessazione della materia del contendere, in coerenza con le deduzioni della parte ricorrente e in assenza di eccezioni dell’amministrazione resistente.

Il TAR ha tuttavia valorizzato la circostanza che l’adempimento dell’amministrazione fosse avvenuto solo dopo la presentazione del ricorso. Tale elemento ha determinato l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, in base al quale la parte che si sia conformata alla pretesa solo a seguito dell’iniziativa giudiziale del ricorrente deve sopportare le spese del giudizio.

La pronuncia conferma l’orientamento per cui la cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la compensazione delle spese di lite, ma richiede una valutazione della condotta processuale delle parti, con particolare riguardo al momento in cui l’amministrazione ha dato esecuzione al giudicato.

Conseguentemente, il Tribunale ha condannato il Ministero al pagamento delle spese, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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