Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta in caso di inadempimento (TAR Lombardia n. 2753 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la rituale notificazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie la domanda e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato, riconoscendo il beneficio economico oggetto della pronuncia. In caso di persistente inottemperanza, il giudice nomina sin da ora il commissario ad acta, individuato in un organo dell’Amministrazione, che provvede in via sostitutiva entro un termine assegnato dalla richiesta della parte interessata, senza dar luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 32/2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il beneficio economico della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici indicati, accreditando l’importo di € 1.000,00 sulla carta.
Non avendo l’Amministrazione ottemperato, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, la docente ha agito dinanzi al TAR ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti di causa risultava la notifica della sentenza al Ministero il 5 aprile 2024, il passaggio in giudicato della pronuncia, attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Sondrio, e la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza. Era pertanto inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che preclude al creditore di procedere ad esecuzione forzata prima del suo spirare.
Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Sondrio, il quale, a semplice richiesta della parte interessata, avrebbe dovuto porre in essere ogni atto necessario all’esecuzione entro i successivi 60 giorni. Il commissario avrebbe potuto ricorrere, in caso di incapienza di fondi, anche all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Infine, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del funzionario pubblico, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso in favore del commissario. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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