Procura alle liti generica su foglio separato: inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 2599 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti conferita al difensore deve essere speciale, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., e deve pertanto indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità giudiziaria adita e ogni elemento utile a individuare la controversia. Qualora sia rilasciata su foglio separato rispetto a un ricorso nativo digitale, non può configurarsi l’ipotesi della procura “apposta in calce” all’atto, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., con la conseguenza che la genericità della delega determina l’inammissibilità del ricorso, senza che possa trovare applicazione il meccanismo di sanatoria di cui all’art. 182, secondo comma, c.p.c., né la rimessione in termini per errore scusabile, quando il ricorso sia stato notificato successivamente alla pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 3.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo e la creditrice proponeva ricorso per ottemperanza chiedendo, tra l’altro, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora.
Il Ministero si costituiva per resistere. Alla camera di consiglio, il Collegio rilevava d’ufficio l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti, rilasciata dalla parte su documento analogico separato rispetto al ricorso telematico e priva degli elementi identificativi della controversia. La causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia premette che la mancata presenza del difensore in udienza non impone l’obbligo di assumere l’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., poiché l’assenza comporta la rinuncia implicita al contraddittorio e l’avviso ivi previsto è funzionale a offrire ai procuratori presenti la facoltà di controdedurre (richiamando Cons. Stato, V, 18.2.2026, n. 1305).
Nel merito, il Collegio aderisce al proprio recente orientamento (TAR Lombardia, II, 17.3.2026, n. 1302) e dichiara l’inammissibilità del ricorso. La procura in esame, rilasciata su documento analogico separato, non indica né l’autorità giudiziaria adita né gli estremi della sentenza da eseguire, limitandosi a un generico riferimento alla “Carta docenti”: essa è quindi assolutamente generica e inidonea a soddisfare i requisiti di validità richiesti dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. La Corte esclude che l’ipotesi possa essere ricondotta alla procura “apposta in calce”, poiché l’art. 83, terzo comma, c.p.c., richiede una relazione fisica tra delega e ricorso che non sussiste quando uno dei documenti sia informatico e l’altro analogico, come confermato dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
Quanto alla sanabilità, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso che deve sussistere al momento della sua proposizione, con conseguente esclusione del potere di rinnovazione ex art. 182 c.p.c. (Cons. Stato, Ad. plen., 2.10.2025, n. 11). Parimenti esclusa è la concessione dell’errore scusabile, trattandosi di istituto di stretta interpretazione: la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente, al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire.
Il ricorso, notificato in data 8 gennaio 2026 e quindi dopo il 2 ottobre 2025, è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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