Revoca porto d’armi e archiviazione penale non inficiano la valutazione prognostica di inaffidabilità (TAR Lombardia n. 2536 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi ai sensi degli artt. 11 e 43 TULPS è atto dovuto a fronte dell’accertamento di elementi concreti che rendano la persona non affidabile a non abusare delle armi. La valutazione dell’amministrazione di pubblica sicurezza è di natura prognostica e si fonda sulla regola probatoria del “più probabile che non”, mentre il giudizio penale accerta la responsabilità ex post secondo la regola dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”. L’eventuale archiviazione del procedimento penale per i medesimi fatti, specie se disposta per remissione di querela, non inficia l’autonoma valutazione amministrativa.
Il Fatto
Il titolare di un porto d’armi veniva segnalato dalle Forze dell’ordine per essersi reso responsabile di lesioni personali aggravate e minacce, scaturite da un litigio per presunte inadempienze contrattuali. Le armi regolarmente detenute venivano ritirate a titolo cautelativo e, dopo l’avvio del procedimento, la Questura adottava un provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi. Il provvedimento veniva impugnato dall’interessato, che ne deduceva la mancanza dei presupposti e lamentava l’omessa istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso l’improcedibilità del ricorso, rilevando che il procedimento per il divieto di detenzione di armi non si era concluso e che, quindi, non era stato adottato l’atto presupposto la cui mancata impugnazione avrebbe determinato una sopravvenuta carenza di interesse.
Nel merito, la domanda è stata respinta. La Sezione ha ricordato che l’amministrazione preposta alla tutela della pubblica sicurezza è chiamata ad accertare che l’istante, a prescindere dalle vicende del procedimento penale, conservi il pieno possesso dei requisiti di affidabilità ai sensi degli artt. 11 e 43 TULPS. I fatti di reato contestati, in quanto idonei ad offendere l’incolumità personale, costituiscono espressione di una capacità di abuso e sintomo di pericolosità sociale, rendendo ragionevole il giudizio prognostico negativo.
Quanto al provvedimento di archiviazione prodotto in giudizio dal ricorrente, la Corte ha chiarito che esso non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato, a causa della diversità ontologica tra il giudizio penale e il procedimento amministrativo. Il primo accerta la responsabilità secondo la regola dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”; il secondo si fonda su una valutazione prognostica di inaffidabilità, condotta in un’ottica di tutela preventiva e secondo la regola del “più probabile che non”.
Nel caso concreto, l’archiviazione era stata disposta per remissione di querela a seguito di un bonario componimento tra le parti, circostanza che prescinde dall’accertamento dell’insussistenza dei fatti. La sentenza ha confermato la legittimità della revoca, compensando le spese di lite.
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Nota della Redazione
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