L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario non configura titolo per l’astreinte (TAR Lombardia n. 2496 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, l’Amministrazione è tenuta a dare completa esecuzione alla pronuncia entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riconoscendo l’accredito delle somme dovute con gli interessi legali. Per il caso di persistente inadempimento, il giudice amministrativo nomina sin da ora un commissario ad acta. La condanna al pagamento della penalità di mora, pur astrattamente ammissibile, deve essere respinta quando sussistano “altre ragioni ostative” ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come la complessità del procedimento di esecuzione delle sentenze di condanna per l’accredito della retribuzione professionale dei docenti.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15.03.2001, per un importo di € 1.790,21 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione in data 2 luglio 2024. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, la ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata e che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Ha pertanto disposto che il Ministero dia piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni, riconoscendo l’accredito delle somme dovute a titolo di sorte capitale e gli interessi legali.
Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere tutti gli atti e le operazioni necessari all’esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il Collegio l’ha respinta. Pur riconoscendo l’assenza di preclusioni astratte all’ammissibilità dell’istituto nei confronti dell’Amministrazione inadempiente, ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha aggiunto, al limite negativo della manifesta iniquità, quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”.
Il Collegio ha ritenuto che l’esecuzione delle sentenze di condanna per l’accredito della retribuzione professionale docenti comporti un processo articolato in più fasi e coinvolgente una pluralità di soggetti, integrando così le ragioni ostative alla condanna. Ha infine posto le spese a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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