Termini dimidiati per l’appello contro sentenza declinatoria della giurisdizione (C.G.A.R.S. n. 746 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’appello avverso la sentenza che declina la giurisdizione è soggetto ai termini dimidiati previsti dal combinato disposto degli artt. 105, comma 2, e 87, comma 3, c.p.a., con conseguente irricevibilità del gravame notificato oltre tre mesi dalla pubblicazione. La declaratoria di irricevibilità dell’appello principale determina l’improcedibilità degli appelli incidentali proposti ai sensi dell’art. 334 c.p.c., divenuti inefficaci ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.a.. In materia di patrocinio a spese dello Stato, il requisito negativo di cui all’art. 119 d.P.R. n. 115/2002 — non esercitare attività economica — deve essere posseduto ab initio, non rilevando l’attività svolta in passato dall’ente richiedente. La manifesta tardività della notifica connota il gravame ex ante in termini di irricevibilità e giustifica il rigetto del reclamo.

Il Fatto

L’ente appellante, affiliato alla federazione nazionale dello sport universitario e costituito per organizzare e gestire lo sport universitario in ambito cittadino, ha impugnato la sentenza con cui il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione in favore del Collegio arbitrale, il ricorso volto all’accertamento dell’illegittimo recesso dell’Università dalla convenzione per la gestione degli impianti sportivi universitari.

Nel corso del giudizio l’appellante ha proposto plurime istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tutte respinte dalla competente Commissione; avverso il rigetto ha proposto reclamo. Si sono costituiti la struttura universitaria e la federazione, che hanno resistito all’appello e spiegato appelli incidentali; le amministrazioni statali hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e sono rimaste estranee al merito del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di irricevibilità dell’appello principale per tardività della notifica, sollevata dalla struttura universitaria. La questione giuridica centrale riguarda il regime dei termini per impugnare le sentenze che si pronunciano unicamente sulla giurisdizione, senza alcun esame, nemmeno parziale, del merito.

Il Consiglio richiama la propria linea interpretativa, fondata sul combinato disposto degli artt. 105, comma 2, e 87, comma 3, c.p.a., e la giurisprudenza amministrativa ivi citata, secondo cui i giudizi di impugnazione delle sentenze declinatorie della giurisdizione sono soggetti ai termini dimidiati. Il termine ordinario di sei mesi è dunque ridotto a tre mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Applicando tale regola al caso concreto, il Collegio rileva che la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 6 marzo 2023, mentre la notifica dell’appello è avvenuta il 26 luglio 2023, oltre il termine dimidiato prescritto dall’art. 87, comma 3, c.p.a. L’appello principale è pertanto dichiarato irricevibile.

Da tale declaratoria discende, sul piano processuale, l’improcedibilità di entrambi gli appelli incidentali, proposti ai sensi dell’art. 334 c.p.c. e divenuti inefficaci ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.a., per essersi esaurita la funzione di resistenza al gravame principale che ne costituiva il presupposto.

Quanto al reclamo avverso il rigetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio lo respinge e conferma il decreto della Commissione, rilevando la mancanza del requisito negativo previsto dall’art. 119 d.P.R. n. 115/2002: lo stesso ente reclamante ha affermato di aver svolto in passato attività economica, e il requisito deve essere posseduto ab initio. Ad abundantiam, la palese tardività della notifica connota il gravame, già ex ante, in termini di manifesta irricevibilità. Le spese seguono la soccombenza in favore della struttura universitaria e della federazione, con compensazione rispetto alle amministrazioni statali intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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