Ottemperanza per la Carta del docente: il giudicato del giudice del lavoro va eseguito (TAR Lombardia n. 2418 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente precario al beneficio economico della Carta elettronica del docente è titolo esecutivo idoneo ai fini dell’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, il giudice dell’ottemperanza accoglie la domanda e assegna all’Amministrazione un termine per provvedere, con nomina sin da ora del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
Il Fatto
Un docente precario, risultato soccombente in primo grado, aveva ottenuto dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il proprio diritto a vedersi riconosciuta la Carta elettronica del docente per le annualità di servizio svolte in qualità di supplente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione del beneficio per un valore nominale di cinquecento euro per ciascun anno. La pronuncia, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione, che tuttavia non aveva dato corso ad alcun adempimento. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, accertata la regolare notifica della sentenza del giudice del lavoro in data 11.12.2024 e il suo passaggio in giudicato, ha verificato l’inutile decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997, che impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme entro tale termine dalla notificazione del titolo esecutivo. La mancata ottemperanza dell’Amministrazione ha pertanto integrato i presupposti per l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha quindi condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare piena esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza in via amministrativa, o dalla sua notificazione a cura di parte se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin da ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Lodi, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione entro i sessanta giorni successivi alla richiesta della parte interessata.
Quanto alle modalità operative del commissario, il TAR ha precisato che questi potrà avvalersi dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti in questione e dell’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, per l’ipotesi di incapienza dei fondi dell’Amministrazione. Non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso in favore del commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il Collegio ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in ottocento euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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