Cessazione della materia del contendere per pagamento intervenuto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 2226 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza passata in giudicato, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla prosecuzione del giudizio. L’amministrazione che adempie tardivamente, soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, è comunque tenuta al pagamento delle spese processuali in applicazione del criterio della soccombenza virtuale. In tal caso, il giudice dell’ottemperanza provvede sulle spese dichiarando la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla docente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. In ragione del mancato adempimento spontaneo da parte dell’amministrazione, la ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che fosse disposto l’adempimento degli obblighi nascenti dal giudicato.
Nelle more del giudizio, il Ministero provvedeva al pagamento delle somme dovute. A seguito di tale adempimento, la ricorrente depositava una nota con la quale chiedeva una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla luce del pagamento intervenuto, non residuava alcuna utilità alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. La richiesta della parte ricorrente, volta ad ottenere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, è stata pertanto accolta.
Quanto al regolamento delle spese di lite, il Collegio ha osservato che l’adempimento ministeriale era intervenuto solo successivamente all’instaurazione del giudizio. Tale circostanza ha indotto il giudice a porre le spese a carico dell’amministrazione, secondo il criterio della soccombenza virtuale, in considerazione del fatto che l’ottemperanza avrebbe dovuto essere spontanea e che la ricorrente era stata costretta ad agire per ottenere quanto dovutole.
Le spese sono state liquidate in misura forfettaria, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. La pronuncia è stata resa nel modulo della sentenza breve, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., trattandosi di giudizio definito all’esito della camera di consiglio.
La decisione conferma l’orientamento per cui, in materia di giudizio di ottemperanza, l’adempimento tardivo non esonera l’amministrazione dalla rifusione delle spese processuali, gravando su di essa il rischio delle spese del giudizio reso necessario dalla sua inerzia.
Nota della Redazione
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