Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Campania n. 5348 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può, con atto del procuratore costituito, dichiarare di avere perduto ogni interesse alla definizione del giudizio. Il giudice amministrativo non può esimersi dal prendere atto di tale manifestazione di volontà dispositiva e deve pronunciare conformemente ad essa, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La dichiarazione di improcedibilità non implica di per sé accertamento della soccombenza: ove la parte richieda la compensazione delle spese, il Collegio può omettere la valutazione della soccombenza virtuale e pronunciare senz’altro la compensazione.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un istituto scolastico paritario, impugnava la nota con cui il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania le aveva negato l’autorizzazione a svolgere la prova scritta degli esami di Stato presso la sede di un istituto comprensivo statale. La controversia riguardava unicamente l’individuazione della sede della prova, non il diritto degli alunni a sostenerla.

Il Presidente della Sezione accoglieva con decreto la domanda cautelare monocratica, sospendendo il provvedimento; la Sezione confermava poi la misura con ordinanza, compensando le spese di fase. Nelle more del giudizio, dopo lo svolgimento delle prove e il conseguimento del titolo da parte degli alunni, il patrono della ricorrente depositava memoria dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse e chiedendo la compensazione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva di non poter procedere allo scrutinio nel merito delle censure, stante la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse formalizzata dal procuratore costituito. La questione giuridica attiene ai limiti temporali entro cui la parte può esercitare la disponibilità dell’azione: tale potere resta integro fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione.

Su questo presupposto il Tribunale afferma che il giudice non può esimersi dal prendere atto della manifestazione di volontà dispositiva dell’azione processuale intentata con il mezzo impugnatorio e non può che pronunciare conformemente ad essa. La dichiarazione proveniente dal difensore costituito è dunque idonea a determinare la definizione del giudizio senza esame del merito.

La conseguenza processuale è esplicitata con il richiamo all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in forza del quale il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sul versante delle spese, il Collegio aderisce alla richiesta della società ricorrente e dichiara di non procedere alla valutazione della soccombenza virtuale, pronunciando senz’altro la compensazione tra le parti costituite. La decisione è assunta senza scrutinio delle censure e senza accertamento del fondamento dell’impugnativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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