Ottemperanza per i docenti precari: inammissibile senza prova della notifica del titolo esecutivo (TAR Lombardia n. 2210 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo; prima del suo decorso il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. Il giudizio di ottemperanza promosso avverso l’inottemperanza a sentenze del giudice ordinario di condanna al pagamento di somme di denaro è riconducibile all’istituto dell’esecuzione forzata e, pertanto, la verifica del rispetto del termine costituisce una condizione di ammissibilità dell’azione, che deve sussistere sin dal momento della proposizione del ricorso. È, quindi, inammissibile il ricorso in ottemperanza qualora la relata di notificazione non consenta di individuare i soggetti per conto dei quali sia stata eseguita, né di verificare il decorso del termine di centoventi giorni.

Il Fatto

Alcuni docenti, già risultati vittoriosi dinanzi al Tribunale di Milano, che con sentenza n. 4146/2023 aveva accertato il loro diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici indicati, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme e delle spese di lite, proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. L’Amministrazione non aveva infatti completato le procedure per l’esecuzione del giudicato, nonostante la notificazione del titolo esecutivo.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso, esaminando la documentazione prodotta. Dalla relata di notificazione del titolo da eseguire risultava che la notificazione era stata effettuata dal difensore “quale difensore dei ricorrenti Sig.ri Loiacono Nadia e altri”, senza alcuna ulteriore specificazione. Tale formula non consentiva di comprendere per quali degli odierni ricorrenti in ottemperanza fosse stata effettuata la notificazione, tanto più che la stessa relata menzionava un soggetto che non aveva proposto il ricorso in ottemperanza.

Inoltre, i ricorrenti che avevano proposto l’azione non coincidevano con la totalità dei soggetti beneficiari della sentenza del giudice ordinario, sicché neppure il riferimento a quest’ultima permetteva di individuare le parti sostanziali nell’interesse delle quali era stata effettuata la notificazione del titolo.

Il Collegio ha poi osservato che la difesa aveva depositato atti, neppure asseverati, che sembravano evidenziare l’invio di pec all’Amministrazione direttamente da parte di alcuni soggetti interessati, ma tali documenti non recavano alcun allegato verificabile che palesasse quale atto fosse stato effettivamente trasmesso.

Richiamato l’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il TAR ha ricordato che le Amministrazioni dello Stato devono completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportano l’obbligo di pagamento di somme entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. La norma pone un termine da osservare a pena di inammissibilità, poiché prima del suo decorso il creditore non può procedere ad esecuzione forzata, istituto a cui è riconducibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze di condanna al pagamento di somme di danaro.

Trattandosi di una condizione di ammissibilità dell’azione, essa deve sussistere sin dal momento della proposizione del ricorso. La mancata produzione di una relata di notificazione effettuata in nome e per conto dei ricorrenti non ha consentito di verificare il decorso dei centoventi giorni, né di ritenere rispettata la condizione di ammissibilità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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