Giudicato di condanna al pagamento della carta docente: ottemperanza e commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Lombardia n. 2199 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme per il beneficio della carta docente, una volta passata in giudicato, è titolo per l’azione di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inottemperanza dell’amministrazione decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine assegnato e nomina sin d’ora un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di perdurante inerzia. Per le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non è dovuto alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 601 del 07.02.2025 che dichiarava il suo diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero al pagamento di una somma per ciascun anno scolastico. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla normativa per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, l’amministrazione era rimasta inadempiente. Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione al giudicato e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la pretesa del ricorrente risultava adeguatamente documentata e che l’amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo esecutivo. Il Collegio ha quindi accertato l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato, condannandola a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o dirigente da lui delegato, che dovrà provvedere alla adozione degli atti necessari entro i sessanta giorni successivi. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, non è dovuta la liquidazione di alcun compenso.
La decisione si inserisce nel consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa in materia di esecuzione del giudicato, ribadendo il carattere strumentale e sostitutivo del commissario ad acta rispetto all’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al dictum giudiziale. La nomina anticipata del commissario mira ad evitare che l’accertamento dell’inottemperanza resti privo di effettività, garantendo la piena soddisfazione del creditore anche in caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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