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Cessazione della materia del contendere per soddisfazione della pretesa a seguito di autotutela dell’INPS (TAR Marche n. 1031 del 02.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce cessazione della materia del contendere l’intervento satisfattivo della pubblica amministrazione che, in via di autotutela, adotti un provvedimento di ricalcolo del trattamento di fine servizio conforme alla pretesa azionata dal ricorrente, eliminando ogni residua utilità alla prosecuzione del giudizio. La sopravvenuta adozione dell’atto satisfattivo fa venir meno l’interesse al ricorso ai sensi dell’art. 100 c.p.c., imponendo al giudice amministrativo di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma quinto, c.p.a., senza pronuncia sul merito. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalla celerità dell’azione amministrativa e dalla stratificazione normativa della materia.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente pubblico, impugnava dinanzi al TAR Marche il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’INPS, Direzione provinciale di Viterbo, nella parte in cui non gli riconosceva i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. Con il ricorso chiedeva, altresì, l’accertamento del diritto al ricalcolo del TFS con inclusione di tali voci retributive, oltre interessi e rivalutazione.

L’INPS si costituiva in giudizio. Nelle more del procedimento, l’Istituto rappresentava di aver accolto la domanda del ricorrente mediante un provvedimento in autotutela del 25 giugno 2026, provvedendo al ricalcolo del trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti stipendiali, e chiedeva la definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il TAR Marche, verificato che nessuna contestazione era stata svolta dal ricorrente circa l’intervento satisfattivo, ha ritenuto venuta meno la posizione di contrasto tra le parti. La pretesa sostanziale azionata risultava integralmente soddisfatta dal provvedimento di autotutela dell’INPS, con la conseguente perdita dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.

Il Collegio ha richiamato il principio per cui, quando l’amministrazione adotta un provvedimento satisfattivo della pretesa dedotta in giudizio, viene meno sia l’interesse delle parti a proseguire il processo sia l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, ai sensi dell’art. 100 c.p.c. In tale evenienza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma quinto, c.p.a. costituisce l’esito processuale corretto.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando la celerità con cui l’ente previdenziale si era determinato in via di autotutela, la stratificazione normativa che ha caratterizzato la materia dei sei scatti stipendiali e il recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale. Ha, tuttavia, disposto la ripetizione del contributo unificato in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93, comma primo, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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