Liquidazione del gratuito patrocinio dimezzata per la fase cautelare (TAR Marche n. 997 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione del compenso al difensore nell’ambito del gratuito patrocinio nel processo amministrativo è rimessa all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, la quale determina l’onorario nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell’impegno professionale e della complessità della controversia. Per la sola fase cautelare il compenso è liquidato con il dimezzamento dei valori medi, in applicazione dell’art. 130, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, che disciplina il patrocinio a spese dello Stato davanti al giudice amministrativo. La liquidazione, una volta divenuta definitiva, determina l’obbligo di pagamento a carico dell’Erario, con verifica della permanenza delle condizioni reddituali per il beneficio ai sensi dell’art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche era investito del ricorso proposto dal ricorrente, cittadino straniero, avverso il decreto di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno “stagionale” in “lavoro subordinato”, adottato dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Ascoli Piceno. Il ricorrente, ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio con decreto della competente Commissione istituita presso il TAR, era assistito e difeso dall’avvocato nominato, il quale ha avanzato istanza per la liquidazione degli onorari e delle spese per l’attività prestata nel giudizio cautelare. Il Collegio, definita la fase cautelare con ordinanza, ha provveduto sulla richiesta di liquidazione del compenso professionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, in base al quale l’autorità giudiziaria liquida l’onorario e le spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell’impegno professionale richiesto dall’attività difensiva. La norma attribuisce al giudice un potere di valutazione equitativa del compenso, ancorato ai parametri tariffari ma calibrato sulla concreta attività svolta e sulla complessità della questione trattata.

Con riferimento alla specifica disciplina del processo amministrativo, il Collegio ha applicato l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002, che introduce un criterio riduttivo obbligatorio: i compensi spettanti al difensore sono dimezzati rispetto ai valori medi. Tale disposizione costituisce una peculiarità del patrocinio a spese dello Stato davanti al giudice amministrativo, in ragione della quale la liquidazione non può eccedere la metà dei parametri tariffari ordinari.

Nella fattispecie, il Tribunale ha considerato la natura della controversia – relativa al rigetto di un’istanza di conversione del permesso di soggiorno – e il grado di complessità della stessa, ritenendoli non particolarmente elevati. Sulla base di tali elementi, ha ritenuto congrua la determinazione del compenso professionale per la sola fase cautelare in complessivi € 300,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da porre a carico dell’Erario.

Il Collegio ha infine ordinato la comunicazione del decreto alle parti e al difensore, nonché l’invio di copia al competente ufficio finanziario per la verifica della permanenza in capo al ricorrente delle condizioni per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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