SCIA edilizia, tardivo l’ordine di demolizione adottato oltre i termini (TAR Sicilia n. 3008 del 11.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di diffida, inibizione e repressione in materia di segnalazione certificata di inizio attività deve essere esercitato entro il termine ordinario di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990. Decorso tale termine, l’amministrazione può intervenire solo in via di autotutela, alle condizioni e nei limiti dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, dovendo motivare in ordine all’interesse pubblico concreto e attuale e operare la comparazione con l’interesse del privato al mantenimento degli effetti. L’atto repressivo adottato oltre i termini, e privo di tale ponderazione, è illegittimo per vizio assorbente, restando irrilevante ogni ulteriore valutazione sul titolo edilizio utilizzato.
Il Fatto
La ricorrente, avente causa di altra proprietaria, aveva realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia su una porzione di immobile, presentando una SCIA ai sensi della legge regionale n. 16/2016, in un contesto in cui l’originaria segnalazione del 30 dicembre 2021 riguardava il progetto complessivo delle due frazioni dell’edificio.
I tecnici comunali diffidavano la parte dal proseguire i lavori, sostenendo che il fabbricato ricadesse in zona A1 (centro storico) e che occorresse il permesso di costruire. A quella nota seguiva un’ordinanza di demolizione del giugno 2023 e, poi, l’ordinanza del 15 dicembre 2023 di “rettifica e riproposizione”, impugnata con ricorso principale e motivi aggiunti. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che, per stessa ammissione della ricorrente, alcune delle opere contestate erano state eliminate: l’innalzamento della linea di gronda e lo stenditoio/terrazzino risultano rimossi secondo i sopralluoghi dei tecnici comunali. Ciò consente di escludere ogni modifica della sagoma e della volumetria e di valutare il residuo dell’ordinanza impugnata.
Il vizio decisivo, avente carattere assorbente, è individuato nell’adozione dei provvedimenti oltre il termine. La segnalazione era stata presentata il 30 dicembre 2021, mentre la prima delle note impugnate risale all’8 marzo 2023. Il Collegio richiama l’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, che assegna all’amministrazione sessanta giorni per i provvedimenti di divieto di prosecuzione e di rimozione degli effetti dannosi.
Ove poi si volesse qualificare l’intervento come esercizio dell’autotutela in senso stretto, il termine risulterebbe comunque superato rispetto ai dodici mesi previsti dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990. Il Tribunale osserva che neppure la motivazione è conforme alla norma, perché non sviluppa alcuna comparazione e ponderazione degli interessi pubblici e privati, indispensabile ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio della segnalazione.
Nessuno degli atti richiamati — la diffida dell’8 marzo 2023, il precedente ordine di sospensione, la relazione dell’ufficio repressione — contiene quella valutazione comparativa. Neppure nelle successive ingiunzioni di demolizione si rinviene un accenno, quale motivazione per relationem, a tale bilanciamento. La Corte richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 1737 dell’11.03.2022, secondo cui, decorso il termine, i poteri restano esercitabili solo alle condizioni dell’art. 21 nonies.
Quanto all’adeguatezza del titolo, il Collegio ritiene che, per la tipologia degli interventi e il moderato grado di tutela paesaggistica, con nulla osta della Soprintendenza, il rilascio del permesso di costruire risulti superfluo anche ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001, norma prevalente sulle “Linee-guida” del centro storico. Nel dispositivo, ricorso principale e motivi aggiunti sono accolti, con annullamento dell’ordinanza impugnata e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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