Inammissibile il ricorso contro l’interpretazione autentica del piano rifiuti che non incide sugli atti applicativi (TAR Marche n. 951 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso una delibera di interpretazione autentica di un piano di settore qualora l’atto applicativo, ancorché successivo, non risulti emanato in applicazione della delibera stessa e non sia censurato in uno con essa. L’interesse al ricorso va valutato con riguardo alla concreta lesione prodotta dall’atto impugnato, non potendo l’eventuale illegittimità della delibera interpretativa spiegare effetti caducanti su un provvedimento autorizzatorio che non ne presupponga necessariamente e vincolantemente il contenuto. L’onere di impugnazione dell’atto presupposto sorge solo quando questo sia dotato di efficacia lesiva attuale o quando sia dedotta l’illegittimità derivata dell’atto applicativo.
Il Fatto
Il Comune di Castel di Lama ha impugnato la delibera con cui il Consiglio Regionale delle Marche, nel febbraio 2022, ha dettato l’interpretazione autentica dei capitoli 12 e 13 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con delibera n. 128 del 2015. L’atto, intervenuto nelle more del giudizio tra la società controinteressata e l’amministrazione, recepiva nei contenuti l’interpretazione sostenuta dalla società, relativa alla natura tassativa degli edifici sensibili e al parametro di calcolo del 30% previsto dal piano.
Il Comune ricorrente, interessato alla localizzazione di un ampliamento impiantistico nel sito di Relluce, lamentava la lesione dei propri interessi conseguente alla nuova interpretazione, che avrebbe comportato l’abrogazione di fatto dei limiti localizzativi. Con separati ricorsi, la società controinteressata aveva contestato il provvedimento autorizzatorio unico successivamente rilasciato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità per carenza di interesse, rilevando che la delibera di interpretazione autentica non era immediatamente lesiva. L’interesse caducatorio del ricorrente poteva, infatti, collegarsi esclusivamente al provvedimento autorizzatorio unico emesso nell’ambito del procedimento amministrativo.
La circostanza che il Comune avesse in corso una nuova richiesta di autorizzazione per un ampliamento nel sito di Relluce non era di per sé sufficiente a radicare l’interesse al ricorso, non essendo stato dimostrato che la delibera gravata avesse inciso su tale nuova istanza. Il provvedimento autorizzatorio relativo al progetto era stato rilasciato senza applicare l’interpretazione del piano contenuta nella delibera impugnata.
Nei ricorsi proposti avverso il provvedimento autorizzatorio non era dedotta l’illegittimità derivata dalla delibera interpretativa, censurata per autonomi profili. Il Collegio ha escluso che l’eventuale illegittimità della delibera potesse spiegare effetti caducanti su un atto che non la presupponeva in via necessaria e vincolante. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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