Ottemperanza per il beneficio ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 (TAR Marche n. 828 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso è procedibile ove sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’inottemperanza dell’Amministrazione alla sentenza passata in giudicato che riconosca il diritto del docente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 legittima l’accoglimento del ricorso, con conseguente dichiarazione dell’obbligo di esecuzione integrale della pronuncia e nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, due sentenze passate in giudicato che dichiaravano il suo diritto a fruire del beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. Nonostante la notifica e il decorso del termine di legge, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, portando la ricorrente ad agire in ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR Marche ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, accertando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, non essendo stati eseguiti i titoli indicati in epigrafe. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di 30 giorni per l’adempimento decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato Commissario ad acta il Direttore della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici” del Ministero, che interverrà solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro 120 giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre oneri di legge, anche in considerazione di quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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