Condanna per maltrattamenti e rinnovo del permesso di soggiorno: preclusione automatica (TAR Lombardia n. 748 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La condanna, anche non definitiva, per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi previsto dall’art. 572 cod. pen. integra un reato ostativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 380, comma 2, lett. l-ter), cod. proc. pen. e determina in modo vincolato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. In tale ipotesi la valutazione di pericolosità sociale è già compiuta a monte dal legislatore e non è consentito valorizzare l’episodicità del fatto, la situazione lavorativa o un asserito percorso rieducativo. Qualora i reati ostativi siano stati commessi contro i familiari, il rilievo dei legami familiari non può essere invocato da chi, con la commissione del reato, ne abbia dimostrato il disvalore. L’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e del preavviso di rigetto non determina di per sé la caducazione del diniego, dovendo il ricorrente allegare gli elementi che, se rappresentati, avrebbero potuto orientare diversamente il provvedimento.

Il Fatto

La Questura di Milano ha rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dal ricorrente, fondando il diniego sulla sentenza di condanna a due anni e sei mesi di reclusione emessa dal Tribunale di Milano per il delitto di maltrattamenti familiari. L’Amministrazione ha ritenuto che le condotte accertate evidenziassero la propensione a delinquere e il mancato inserimento nel contesto sociale. Il ricorso gerarchico proposto dall’interessato è stato respinto dal Prefetto.

Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia sia il diniego del Questore sia la conferma prefettizia, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, e il difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere l’Amministrazione valutato la situazione attuale, i vincoli familiari e lo stato di salute. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, che non ammette in Italia lo straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen., e l’art. 5, comma 5, del medesimo decreto, che impone il rifiuto del rinnovo quando mancano i requisiti per il soggiorno. Su questa base la giurisprudenza amministrativa riconosce una preclusione automatica: la valutazione sulla pericolosità è già formulata dal legislatore, con la sola eccezione dei vincoli familiari, che impongono alla P.A. un bilanciamento tra tutela della sicurezza e vita familiare.

Il TAR accerta che la condanna riguarda il delitto di cui all’art. 572 cod. pen., che l’art. 380, comma 2, lett. l-ter), cod. proc. pen. annovera espressamente tra i reati ostativi. Da qui la conclusione che la condanna determina in modo vincolato il rigetto dell’istanza di rinnovo.

Il Collegio esclude che il meccanismo di automaticità possa essere neutralizzato invocando l’episodicità del fatto, la situazione lavorativa o il ritorno a convivere con la compagna. Le Amministrazioni, del resto, hanno congruamente motivato il giudizio di pericolosità sociale, dando conto della gravità del reato, delle modalità di commissione e dell’atmosfera familiare imposta alla compagna e ai suoi figli. Hanno inoltre compiuto una ponderata valutazione comparativa con le esigenze di salvaguardia delle relazioni familiari, ritenute subvalenti.

Su quest’ultimo punto il TAR richiama un orientamento secondo cui, se i reati ostativi sono commessi contro i familiari, torna ad applicarsi la regola generale dell’automaticità, non potendo il legame familiare essere invocato da chi ne ha disconosciuto il valore con la propria condotta. Quanto allo stato di salute, non risulta richiesto il permesso per cure mediche né accertata la particolare gravità della condizione ai sensi dell’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998.

Infine, il Collegio respinge la censura sulla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e del preavviso di rigetto. Richiamato l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, il TAR ritiene che l’omissione non determini di per sé la caducazione del diniego, spettando al ricorrente allegare gli elementi che avrebbero potuto orientarne diversamente il contenuto: onere non assolto nel caso concreto. Il ricorso è pertanto respinto siccome infondato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 572 c.p.

Tutte le 163 sentenze sull'art. 572 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *