Ottemperanza per sentenze del giudice ordinario e notifica del titolo ex art. 475 c.p.c. (TAR Molise n. 234 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario. A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 475 cod. proc. civ. dal D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, a decorrere dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente, ai fini dell’ottemperanza, la notifica del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Campobasso aveva condannato il Comune di Castelmauro al pagamento delle spese di lite in favore di un’avvocato, quale procuratore antistatario, liquidate in complessivi importi per esborsi, compensi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, oltre accessori. La sentenza, non appellata, era stata munita di attestazione di conformità e notificata in forma esecutiva al Comune ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come novellato dal D.Lgs. n. 150/2022.

Non avendo il Comune ottemperato al pagamento delle somme dovute, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Molise, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Comune, regolarmente notificato, non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso ammissibile con riferimento ai presupposti dell’azione di ottemperanza, avuto riguardo all’accertamento del passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla dichiarazione del competente ufficio, e all’avvenuta notifica al Comune del titolo di condanna. Ha precisato che, in base alle modifiche apportate all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.Lgs. n. 149/2022, non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, risultando sufficiente la notifica del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale.

La decisione ha poi escluso dubbi sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — trattandosi di sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione attraverso il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., finalizzato proprio a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, essendo incontroverso l’inadempimento del Comune. Il TAR ha pertanto ordinato all’ente di provvedere all’integrale pagamento delle somme riconosciute a titolo di spese processuali, come emendate dall’ordinanza di correzione, entro il termine di 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza.

Per il caso di perdurante inottemperanza, il Collegio ha sin d’ora nominato commissario ad acta, anche ratione muneris, il Segretario comunale dell’ente, il quale dovrà attivarsi su istanza di parte ricorrente e provvedere nel termine di ulteriori 30 giorni. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Comune soccombente e liquidate in euro 350,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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