Deficit istruttorio per mancata valutazione sanitaria e ambientale prima del permesso di costruire per allevamento avicolo (TAR Molise n. 117 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il permesso di costruire rilasciato per un allevamento avicolo, qualificabile come industria insalubre di prima classe ai sensi dell’art. 216 del Regio Decreto n. 1265/1934, senza che sia stato acquisito il parere dell’autorità sanitaria. Il parere, ove intervenga solo successivamente, non può sanare ex post la carenza istruttoria, soprattutto se il suo contenuto è meramente interlocutorio o subordina l’intervento a verifiche mai svolte. La valutazione dell’assoggettabilità a V.I.A. di un progetto di allevamento non può essere rimessa alla sola asseverazione del progettista, ma richiede un’attività istruttoria autonoma dell’Amministrazione, che tenga conto del criterio del cumulo con altri progetti e della reale capacità produttiva dell’impianto. Grava sull’Amministrazione l’onere di verificare la congruità dei dati tecnici e delle superfici funzionalmente asservite, senza potersi limitare a recepire le dichiarazioni unilaterali dell’interessato.
Il Fatto
Il Comune di Riccia rilasciava un permesso di costruire per la realizzazione di un capannone per l’allevamento intensivo di polli, in zona agricola, a seguito dell’istanza presentata dal futuro gestore. Alcuni proprietari di terreni e abitazioni siti nelle vicinanze dell’area interessata impugnavano il provvedimento e gli atti presupposti, deducendo la violazione delle distanze minime dal centro abitato e dalle abitazioni sparse, la mancata acquisizione del parere dell’autorità sanitaria e la mancata sottoposizione dell’intervento alla procedura di V.I.A.. L’ente locale, nel frattempo, aveva rilasciato il titolo edilizio senza attendere il parere dell’A.S.Re.M., intervenuto solo successivamente, e basandosi, per il profilo ambientale, sulla sola asseverazione del tecnico progettista.
La Motivazione della Corte
Il TAR, dopo una sentenza non definitiva che aveva disposto accertamenti istruttori, ha accolto il ricorso. In primo luogo, ha rilevato che l’allevamento avicolo, essendo classificato tra le industrie insalubri di prima classe dal D.M. 5 settembre 1994, deve essere isolato nelle campagne e tenuto lontano dalle abitazioni ai sensi dell’art. 216 del Regio Decreto n. 1265/1934. Tale norma, pur non fissando distanze minime, impone pur sempre una valutazione concreta in ordine alla salubrità della localizzazione, che nella specie non era stata compiuta.
La Corte ha quindi evidenziato che il provvedimento impugnato era stato adottato prima della scadenza del termine per il rilascio del parere da parte dell’Azienda Sanitaria Regionale e in assenza di qualsivoglia valutazione sul punto. Il parere sanitario, reso solo in un momento successivo, è stato giudicato inidoneo a sanare il vizio, sia perché meramente interlocutorio (subordinava l’intervento a ulteriori verifiche sulle distanze e sulla presenza di falde), sia perché emesso sulla base di una documentazione progettuale che ometteva di rappresentare un’abitazione posta in prossimità dell’impianto.
Con riguardo al profilo ambientale, il TAR ha accertato che l’Amministrazione non aveva svolto alcuna autonoma attività istruttoria, limitandosi a recepire l’asseverazione del progettista circa la non assoggettabilità del progetto a V.I.A.. La Corte ha rilevato, inoltre, che la verifica della superficie funzionalmente asservita era basata su dati contraddittori e che il metodo di calcolo impiegato non considerava la capacità produttiva massima dell’impianto, né il criterio del cumulo con altri allevamenti.
Alla luce di tali carenze, il Collegio ha annullato il permesso di costruire, ritenendo assorbenti i vizi procedimentali rispetto alle doglianze sostanziali, non scrutinabili in quanto implicanti valutazioni tecniche riservate all’Amministrazione in sede di rinnovazione dell’istruttoria.
Nota della Redazione
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