Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla Carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 14514 del 01.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accoglie il ricorso ex art. 112, comma 2, cod. proc. amm. quando l’Amministrazione, ritualmente intimata e decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non abbia dato esecuzione al titolo esecutivo. L’accertamento dell’inottemperanza è per tabulas e non richiede ulteriori verifiche. In caso di infruttuoso decorso del termine assegnato, il Tribunale nomina un commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza, senza che sussistano i presupposti per la condanna alle penalità di mora, salvo perdurante inottemperanza.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, agivano in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro che aveva dichiarato il loro diritto a usufruire della Carta elettronica del docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando l’Amministrazione all’attivazione del beneficio con accredito degli importi per gli anni di servizio indicati. La sentenza era stata notificata ed era passata in giudicato; decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni, i ricorrenti proponevano ricorso per l’ottemperanza chiedendo, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto la domanda, rilevando che il titolo esecutivo era stato ritualmente azionato e notificato e che l’Amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione del giudicato, come risultante per tabulas dagli atti. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non aveva svolto attività difensiva.

Il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, nei limiti della domanda, attivando la Carta elettronica con accredito degli importi riconosciuti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di inutile decorso, ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, per l’esecuzione del giudicato nel termine di ulteriori sessanta giorni previa richiesta della parte ricorrente.

Il Tribunale ha invece escluso la condanna alle penalità di mora, ritenendo non sussistenti allo stato i relativi presupposti ma rimettendo la questione a eventuale successiva valutazione in caso di perdurante inottemperanza. Ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, disponendo la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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