Accertato l’obbligo del Comune di provvedere sulle istanze di condono edilizio (TAR Lazio n. 14449 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, la presentazione di una domanda di definizione del procedimento fa sorgere in capo all’Amministrazione un vero e proprio obbligo di provvedere, la cui violazione per silenzio-inadempimento è azionabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.. L’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso sussiste ogni qualvolta, per ragioni di giustizia ed equità, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni dell’Amministrazione, indipendentemente dal contenuto, favorevole o negativo, della decisione finale.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato al Comune di Roma Capitale un’istanza di condono, seguita da una richiesta di riavvio e conclusione del procedimento. A fronte del perdurare dell’inerzia dell’Amministrazione, la società interessata ha adito il TAR, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere con la condanna dell’ente alla definizione del procedimento.

Il Comune, costituitosi in giudizio, ha depositato documentazione attestante lo stato del procedimento nella fase istruttoria, senza articolare difese nel merito. All’esito della camera di consiglio, preso atto della mancata adozione del provvedimento finale, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rammentato che, in presenza di una domanda del privato volta ad ottenere una determinazione espressa, grava sull’Amministrazione un obbligo di provvedere. Tale obbligo non si esaurisce nella mera attivazione dell’istruttoria, ma impone la conclusione del procedimento mediante l’adozione di un provvedimento finale, espresso e motivato.

Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, il Collegio ha evidenziato come l’obbligo di concludere il procedimento sorga in tutte le ipotesi in cui, in ragione del dovere di correttezza e buona amministrazione, il privato vanti una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni dell’Amministrazione.

Il Tribunale ha inoltre precisato che la circostanza che il procedimento si trovi ancora in una fase istruttoria non è di per sé idonea a escludere la configurabilità dell’inerzia, atteso che la valutazione sulla completezza dell’istruttoria non può tradursi in un indefinito differimento dell’adozione del provvedimento conclusivo. Unico limite alla condanna è la riserva in ordine al contenuto della decisione, che resta nella piena discrezionalità dell’Amministrazione.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con conseguente condanna del Comune a concludere il procedimento entro il termine di giorni 150 dalla comunicazione o notifica della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza, è stata disposta la nomina di un commissario ad acta su istanza di parte, e le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *