Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e compensazione delle spese (TAR Lazio n. 14446 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle parti costituite e non opposta dalle controparti, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, accertata la sussistenza dei presupposti processuali, dichiara l’estinzione del gravame con sentenza, senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte. La compensazione delle spese di lite costituisce l’esito ordinario in caso di rinuncia, quando l’Amministrazione non si opponga e non risultino ragioni per un diverso regolamento delle spese processuali.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato gli atti del concorso pubblico a 200 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, indetto con decreto ministeriale dell’8 novembre 2019, nonché il verbale di esclusione dalla procedura e la successiva graduatoria degli ammessi alla prova orale. La ricorrente lamentava, in particolare, l’illegittimità dell’esclusione di un proprio elaborato scritto per l’utilizzo di una penna di colore blu, ritenuto segno di riconoscimento dalla Commissione giudicatrice.
Costituitosi il Ministero dell’Interno, la ricorrente depositava in data 6 maggio 2026 un atto di rinuncia rituale al ricorso, notificato all’Amministrazione intimata, con espressa richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato che la rinuncia al ricorso era stata depositata ritualmente e notificata all’Amministrazione resistente, la quale non aveva manifestato opposizione. Sul presupposto della mancata opposizione, il Collegio ha ritenuto di dover dichiarare l’estinzione del gravame per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Collegio ha quindi precisato che la rinuncia determina l’estinzione del processo senza che sia necessario esaminare il merito delle censure sollevate avverso gli atti concorsuali. Tale effetto processuale consegue alla volontà abdicativa della parte ricorrente, la quale, avendo richiesto la compensazione delle spese, ha fatto venir meno l’interesse alla definizione della controversia.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, considerata la mancata opposizione dell’Amministrazione alla rinuncia e la natura del provvedimento che definisce il giudizio senza un accertamento nel merito.
La sentenza dichiara, pertanto, estinto il ricorso, con compensazione delle spese processuali, disponendo che il provvedimento sia eseguito dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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