Insindacabilità del giudizio di avanzamento per mancanza di abnormità valutativa (TAR Lazio n. 14286 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Guardia di Finanza costituisce esercizio di discrezionalità tecnica insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la valutazione risulti macroscopicamente incoerente o irragionevole. La natura globale, organica e indivisibile del giudizio preclude il sindacato atomistico sui singoli titoli o episodi di carriera, tanto in senso assoluto quanto in senso relativo. L’eccesso di potere in senso assoluto richiede precedenti di carriera costantemente apicali, esenti da flessioni; l’eccesso di potere in senso relativo non può essere provato mediante mero raffronto tra titoli, attesa l’ampia facoltà della Commissione di bilanciare elementi eterogenei.
Il Fatto
Il ricorrente, Tenente Colonnello in servizio permanente effettivo, ha impugnato l’esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di Colonnello per l’anno 2025, nel quale era risultato “idoneo” ma non promosso, collocandosi al 29° posto su 52 valutandi della seconda aliquota, con punteggio di 27,39/30. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione ai verbali della Commissione Superiore di Avanzamento, ai criteri valutativi e alla graduatoria, deducendo l’illegittimità delle operazioni per eccesso di potere sia in senso assoluto sia in senso relativo, in raffronto ai colleghi promossi collocatisi in 12ª e 13ª posizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente inquadrato la disciplina applicabile, richiamando il d.lgs. n. 69/2001 e il d.m. n. 266/2007, e ha ricordato che la valutazione della Commissione si articola in una prima fase sull’idoneità complessiva e in una seconda fase di graduazione del merito, con formazione della graduatoria finale. Ha quindi ribadito il consolidato orientamento secondo cui il giudizio di avanzamento è connotato da ampia discrezionalità tecnica, riferito alla percezione globale e sintetica delle qualità del militare e non alla meccanica sommatoria dei titoli posseduti.
Quanto all’eccesso di potere in senso assoluto, il Collegio ha escluso la configurabilità del vizio, rilevando che il ricorrente non ha sempre ottenuto posizioni apicali nei corsi e negli elementi valutativi ex art. 21 d.lgs. n. 69/2001, avendo registrato alcune lievi flessioni e revisioni in pejus nelle aggettivazioni delle voci interne della documentazione caratteristica in prossimità della valutazione impugnata. Ha precisato che il vizio postula precedenti di carriera costantemente ottimi, tali da rendere ictu oculi il punteggio attribuito del tutto inadeguato.
In ordine all’eccesso di potere in senso relativo, la sentenza ha ritenuto infondate le censure basate sul confronto atomistico con i controinteressati, richiamando il principio secondo cui non è consentito isolare singoli episodi della carriera propria o altrui per dedurne l’illegittimità del giudizio. La Commissione ha valorizzato elementi non considerati dalla difesa del ricorrente, quali le esperienze di comando in comparti nevralgici, le medaglie al merito di lungo comando e i giudizi più lusinghieri degli ultimi documenti caratteristici, in un’ottica di bilanciamento complessivo dei profili. Ha infine chiarito che la mancata trascrizione di alcune decorazioni nelle schede non inficia la validità della procedura, attesa la natura meramente sintetica e riepilogativa delle schede di valutazione rispetto al punteggio numerico.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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