Tatuaggi visibili non coperti dall’uniforme: esclusione senza valutazione discrezionale (TAR Lazio n. 14014 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presenza di tatuaggi visibili su parti del corpo non coperte dall’uniforme costituisce sempre causa di esclusione dal concorso per l’assunzione nella Polizia di Stato, a prescindere dall’entità o dal soggetto rappresentato. In tali ipotesi l’amministrazione non è titolare di alcuna discrezionalità, dovendo limitarsi a prendere atto dell’esito di un mero accertamento tecnico relativo alla copertura o meno del segno da parte dei capi di vestiario. È irrilevante l’inizio di un trattamento di rimozione del tatuaggio: è onere dell’interessato dimostrare che, al momento della visita medica, la procedura di asportazione fosse già ultimata e la percepibilità visiva del tatuaggio integralmente eliminata.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso per n. 1188 posti di Allievi agenti della Polizia di Stato, indetto nel settembre 2022, nonché il verbale di non idoneità della commissione medica del febbraio 2023. Il giudizio di inidoneità era motivato dalla presenza di numerosi tatuaggi visibili su arti superiori e inferiori, in zone non coperte dall’uniforme, ai sensi del D.M. n. 198/2003 e del D.lgs. n. 95/2017. La ricorrente ha dedotto l’insufficienza motivazionale del provvedimento, sostenendo di essersi sottoposta a trattamenti di laserterapia per eliminare i tatuaggi prima della visita di idoneità.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rigettato il ricorso, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la presenza di tatuaggi non coperti dall’uniforme è sempre causa di esclusione, senza che l’amministrazione debba compiere alcuna valutazione circa il carattere deturpante o lesivo del decoro. Il giudice ha precisato che, in tali casi, l’accertamento ha natura squisitamente tecnica, limitandosi a verificare se il segno sia o meno coperto dai capi di vestiario previsti dalle specifiche tecniche, incluse le uniformi estive a manica corta.

Quanto alla dedotta rimozione in corso, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui è onere del candidato dimostrare che la procedura di asportazione fosse già completata al momento della visita medica. Nel caso di specie, la documentazione fotografica prodotta da entrambe le parti ha comprovato l’esistenza di tatuaggi nitidi e ben visibili, tutt’altro che coperti dalla divisa, rendendo di fatto impossibile dedurre l’avvenuto trattamento di rimozione.

Il TAR ha escluso ogni rilevanza ai fini del decidere della recente rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea sulla questione dei tatuaggi visibili solo indossando la gonna, essendo la fattispecie concreta caratterizzata da segni chiaramente percepibili. Ha infine ritenuto le ulteriori domande infondate, essendo l’invocato art. 21-quinquies l. n. 241/1990 inconferente in assenza di un provvedimento di revoca, e assorbita la domanda risarcitoria dal rigetto della domanda di annullamento. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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