Illegittima la mancata valutazione dell’incarico di responsabile di posto dichiarato in concorso (TAR Lazio n. 13882 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici, l’amministrazione è tenuta a una rigorosa predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, come corollario dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Le regole della lex specialis vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione, che deve applicarle senza margini di discrezionalità, in ragione dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti. Una volta individuati nel bando gli incarichi valutabili mediante il riferimento alla denominazione dell’articolazione e alla posizione apicale rivestita, l’amministrazione non può, in fase applicativa, subordinarne la valutazione a condizioni più restrittive o a elementi di specialità non preventivamente indicati, pena la violazione del principio di predeterminazione dei criteri di selezione. L’eventuale potere residuale di escludere incarichi solo formalmente riconducibili alle tipologie prestabilite può essere esercitato solo in ipotesi limite e previa esternazione di adeguata motivazione.
Il Fatto
Un candidato partecipava al concorso interno, per titoli, per la copertura di posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della polizia. Nella domanda dichiarava di aver svolto l’incarico di responsabile di un posto di segnalamento e documentazione della Polizia Scientifica in diversi periodi. La Commissione non attribuiva alcun punteggio per tale titolo, sicché il candidato si collocava in posizione non utile in graduatoria. A seguito del parziale accoglimento dell’istanza cautelare, la Commissione riesaminava la posizione dell’interessato e confermava la decisione di non valutare l’incarico.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricorda che la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli è obbligo inderogabile: la sua finalità è autolimitare la discrezionalità tecnica della Commissione, garantendo che le valutazioni dei singoli candidati avvengano in modo imparziale e trasparente. Tale attività si inquadra nell’ottica della trasparenza dell’azione amministrativa voluta dal legislatore.
Nel caso di specie, il bando e il verbale della Commissione avevano espressamente annoverato tra i titoli valutabili gli incarichi di responsabile di posto, sezione, sottosezione, nucleo, settore o squadra, attribuendo rilievo alla denominazione dell’articolazione e alla posizione apicale rivestita. L’amministrazione si era quindi autovincolata a riconoscere meritevoli di punteggio tutti gli incarichi sussumibili nel perimetro semantico delle nozioni indicate.
Il Collegio giudica erronea l’omessa valutazione del titolo: la Commissione non poteva subordinare l’attribuzione del punteggio alla verifica di condizioni più restrittive rispetto a quelle previste nella lex specialis, come il richiamo alla circolare sugli incarichi eccedenti le normali mansioni d’ufficio. Una siffatta interpretazione condurrebbe a una disapplicazione del bando, che opera come atto di autovincolo dell’amministrazione. La valorizzazione delle posizioni ordinative implicanti responsabilità gestionali corrisponde allo scopo concorsuale di selezionare profili idonei alla direzione di uffici o unità operative, ai sensi dell’art. 26, comma 3, d.P.R. n. 335/1982.
La Corte rileva infine che, anche a voler ammettere un residuo potere valutativo della Commissione, lo stesso potrebbe essere esercitato solo per ipotesi di incarico apparente e comunque previa esternazione di una motivazione adeguata, non fornita né in sede procedimentale né in sede processuale.
Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati nella parte in cui non attribuiscono il punteggio spettante. L’amministrazione dovrà rivalutare i titoli del ricorrente e rettificare la graduatoria.
Nota della Redazione
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