il versamento della quota ridotta del payback dispositivi medici determina la sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 13744 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 118/2025, prevede che, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento di tale quota estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni predetti. Non rileva la qualificazione formale dell’atto di definizione del giudizio: la dichiarazione di cessazione della materia del contendere resa dalla parte ricorrente, in assenza di un interesse alla decisione nel merito, deve essere riqualificata come sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato gli atti concernenti il c.d. payback dispositivi medici, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e il conseguente provvedimento regionale di ripiano, chiedendone l’annullamento. Nella pendenza del giudizio, è entrato in vigore l’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 118/2025, che ha previsto un meccanismo di definizione agevolata degli obblighi di ripiano, subordinandone l’effetto estintivo al versamento di una quota ridotta pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che, nonostante la società ricorrente avesse dichiarato la cessazione della materia del contendere, non risultavano depositati in atti né gli ordini di bonifico idonei a dimostrare l’avvenuto versamento della quota ridotta, né i provvedimenti regionali di ricognizione dei pagamenti effettuati. Ciononostante, il Collegio ha ritenuto di dover dare atto della dichiarazione, riqualificandola come sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, sul presupposto che la stessa costituisse manifestazione obiettiva della perdita di un interesse attuale alla definizione della controversia.

La pronuncia si fonda sulla natura satisfattiva della disposizione sopravvenuta, la quale ha rimodulato l’entità dell’obbligazione originariamente gravante sulle aziende fornitrici, riconoscendo l’effetto estintivo dell’obbligazione stessa e precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni 2015-2018. La scelta della ricorrente di avvalersi del meccanismo di definizione agevolata, ancorché non comprovata documentalmente in giudizio, è stata assunta dal Tribunale come dato obiettivo e dirimente ai fini della declaratoria di improcedibilità.

Il Collegio ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, giustificandola con l’andamento del contenzioso e con i caratteri di novità e complessità delle questioni trattate. La decisione, pertanto, non entra nel merito delle censure proposte avverso i provvedimenti di ripiano, ma definisce il giudizio in rito, rilevando il difetto sopravvenuto dell’interesse ad agire quale effetto della nuova disciplina normativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *