Cessazione della materia del contendere e prova del danno nell’ottemperanza (TAR Lazio n. 13419 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza, proposta ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., diviene improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere quando l’Amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, provveda alla materiale esecuzione del giudicato, eliminando la situazione di inerzia denunciata. La domanda di risarcimento dei danni per il ritardato adempimento, formulata ex art. 112, comma 3, c.p.a., richiede la prova dei relativi presupposti e non può essere accolta quando il danno lamentato consista in spese di gestione e manutenzione che rappresentano il corrispettivo ordinario del servizio e che il ricorrente avrebbe comunque sostenuto anche in caso di gestione pubblica dell’opera.
Il Fatto
Il Consorzio di Casal Palocco aveva ottenuto dalla Sezione Quinta Quater del TAR Lazio una sentenza, la n. 14805/2025, che dichiarava l’obbligo di Roma Capitale di prendere in carico le opere di urbanizzazione, costituite dall’impianto di depurazione biologica, dall’impianto di chiarificazione, dalla rete fognaria e dalle aree di sedime, disponendo il collaudo entro sei mesi e la successiva acquisizione delle opere al patrimonio pubblico.
A fronte della mancata esecuzione del giudicato, il Consorzio proponeva ricorso per l’ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo altresì la condanna di Roma Capitale al risarcimento dei danni ex art. 112, comma 3, c.p.a., pari agli ulteriori costi di gestione e manutenzione dell’impianto sostenuti dopo la scadenza del termine, per un importo di euro 59.570,38 relativo ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2026, oltre alle spese ulteriori maturande sino all’effettiva presa in carico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, Roma Capitale aveva avviato e portato a compimento il procedimento di esecuzione del giudicato, provvedendo in data 16 giugno 2026 alla materiale presa in carico delle opere, come risultava dal relativo verbale depositato in giudizio.
Quanto alla domanda di ottemperanza, l’intervenuto adempimento ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata, determinando il venir meno della situazione di inerzia dell’Amministrazione. Il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da conseguire attraverso il rimedio di cui agli artt. 112 e ss. c.p.a..
Con riguardo alla domanda risarcitoria proposta per il ritardato adempimento, il Collegio ne ha escluso l’accoglimento per mancanza di prova dei presupposti. Le spese di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione, delle quali il Consorzio chiedeva il ristoro, costituiscono infatti costi che gravano ordinariamente sui consorziati e rappresentano un corrispettivo per il servizio di depurazione che sarebbe stato comunque sostenuto, seppure in altra forma, anche nell’ipotesi di gestione pubblica dell’impianto.
Il Tribunale ha richiamato sul punto il paragrafo 14.2 della sentenza di cui era stata chiesta l’ottemperanza, ritenendolo riferibile anche alla domanda risarcitoria avanzata nel giudizio di ottemperanza, e ha concluso che la mancata dimostrazione dell’esistenza di un danno effettivo e differenziato rispetto ai costi ordinari di funzionamento preclude l’accoglimento della pretesa.
La reciproca soccombenza, virtuale di Roma Capitale rispetto all’azione di ottemperanza e reale del Consorzio rispetto alla domanda risarcitoria, ha infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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