Monitoraggio ISMEA dei costi di produzione: annullamento per violazione delle garanzie partecipative (TAR Lazio n. 13264 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola predisposto da ISMEA non costituisce una mera attività di rilevazione statistica priva di effetti giuridici, ma è un’attività amministrativa a carattere para-regolatorio, doverosa, connotata da discrezionalità tecnica e idonea a produrre effetti nella sfera giuridica degli operatori, sia tramite i meccanismi di sostituzione automatica del prezzo di cui all’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 198/2021, sia orientando i comportamenti negoziali. Tale attività è soggetta ai principi dell’azione amministrativa e, in particolare, alle garanzie di partecipazione procedimentale, il cui obbligo discende anche autonomamente dalla natura e dalla funzione esercitata, quale corollario dei principi di proporzionalità, trasparenza e neutralità, a prescindere dall’applicabilità formale della legge n. 241/1990. La violazione di tali garanzie legittima l’annullamento del monitoraggio per difetto di partecipazione. Le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità europea della disciplina sulla vendita sottocosto sono irrilevanti nel giudizio avverso il monitoraggio, difettando il requisito della rilevanza in assenza di un concreto procedimento sanzionatorio; le censure sulla metodologia di calcolo sono inammissibili, attenendo a profili tecnici scrutinabili solo all’esito del confronto procedimentale.
Il Fatto
Le aziende molitorie, con la propria associazione di categoria, hanno impugnato dinanzi al TAR Lazio il “Monitoraggio dei costi medi di produzione in agricoltura: raccolto frumento 2025”, pubblicato da ISMEA, unitamente alla metodologia sottostante e agli atti connessi. Il monitoraggio determina il costo medio di produzione del frumento, parametro che le ricorrenti ritengono presupposto per la configurazione della pratica commerciale sleale di vendita sottocosto di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 198/2021, sanzionata con la misura fino al tre per cento del fatturato. I ricorrenti hanno dedotto tre blocchi di censure: illegittimità costituzionale della normativa per violazione degli artt. 3, 23, 25, 41, 76, 97 e 117 Cost.; incompatibilità con il diritto europeo; vizi propri del monitoraggio per violazione delle garanzie partecipative e difetto di istruttoria. ISMEA ha resistito eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di natura provvedimentale dell’atto e carenza di interesse, sostenendo la natura meramente statistica e non lesiva della rilevazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari di ISMEA, qualificando il monitoraggio come attività amministrativa produttiva di effetti giuridici ed economici rilevanti. La Corte ha evidenziato che i dati di ISMEA assumono immediata valenza applicativa nell’ambito dell’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 198/2021, che prevede la sostituzione automatica del prezzo contrattuale in base ai costi medi rilevati, e che la pubblicazione del parametro esercita una funzione para-regolatoria idonea a orientare le condotte negoziali degli operatori. Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha ritenuto i primi due blocchi di censure non rilevanti, poiché l’accertamento della pratica sleale presuppone comunque la verifica in concreto del costo di produzione effettivo del singolo operatore, non essendo sufficiente il mero scostamento dal dato medio: in assenza di un procedimento sanzionatorio instaurato, le questioni di costituzionalità e di compatibilità europea difettano del requisito della rilevanza.
Ha invece accolto il terzo blocco di censure, riconoscendo la fondatezza delle doglianze relative alla mancata partecipazione procedimentale. Il Collegio ha affermato che la rilevazione dei costi medi, lungi dall’essere una mera attività conoscitiva, è funzionale a individuare valori economici espressivi del mercato e richiede il coinvolgimento degli operatori, soggetti in grado di fornire elementi conoscitivi aggiornati e verificabili. Tale obbligo non deriva esclusivamente dall’applicazione della legge n. 241/1990, ma discende autonomamente dalla natura e dalla funzione dell’attività, quale corollario necessario dei principi di trasparenza, proporzionalità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost..
Le censure relative alla metodologia adottata da ISMEA sono state invece dichiarate inammissibili, poiché attengono a profili di merito tecnico-amministrativo che richiedono una preventiva interlocuzione procedimentale tra Amministrazione e interessati. Alla luce di tali motivazioni, il TAR ha accolto il ricorso ai fini del riesame, annullando il monitoraggio impugnato e ordinando all’Amministrazione di procedere a una nuova determinazione dei costi medi assicurando adeguate forme di partecipazione, con accesso alle informazioni rilevanti nel rispetto dell’anonimato delle imprese coinvolte. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della fattispecie.
Nota della Redazione
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