Il perfezionamento della fattispecie complessa di cessazione della materia del contendere per il payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 13247 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie legale di cessazione della materia del contendere di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, si perfeziona solo con il ricorrere cumulativo del tempestivo versamento, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota ridotta del 25% degli importi richiesti e della successiva attestazione dell’avvenuto pagamento adottata dalla regione o provincia autonoma competente. L’adesione alla procedura di decurtazione e l’affermato adempimento alle obbligazioni pecuniarie, in assenza dell’accertamento regionale, non integrano la fattispecie legale ma costituiscono comportamento univoco dal quale il giudice può desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio gli atti con cui la Regione Abruzzo aveva dato attuazione al ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, nonché i presupposti provvedimenti ministeriali e l’accordo del 7 novembre 2019. Con il ricorso e i successivi motivi aggiunti, la società censurava altresì l’art. 8 del d.l. n. 34/2023, chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
In data 23 ottobre 2025, la ricorrente dichiarava di aver aderito alla procedura di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, che ha previsto la riduzione del debito al 25% per le imprese che avessero versato l’importo ridotto entro trenta giorni dalla legge di conversione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, dalla lettura dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, la cessazione della materia del contendere richiede il concorso di due presupposti: il tempestivo pagamento da parte dell’azienda fornitrice della quota del 25% e l’attestazione della regione o provincia autonoma circa l’avvenuto versamento. Si configurerebbe, pertanto, una fattispecie complessa il cui perfezionamento è subordinato all’adempimento di oneri gravanti su soggetti diversi.
Nel caso di specie, pur avendo la ricorrente dichiarato l’adesione alla procedura e l’avvenuto pagamento, non risultava depositato l’attestato della Regione Abruzzo, né era pervenuta alcuna comunicazione al Tribunale. Il Collegio ha quindi escluso che potesse integrarsi la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere, non essendo stato prodotto l’accertamento regionale del tempestivo versamento.
Tuttavia, il giudice ha ritenuto di poter desumere dalla dichiarazione di parte la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in applicazione dell’art. 84, comma 4, c.p.a., che consente di trarre da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. L’adesione alla procedura di decurtazione e l’affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie integravano tale comportamento univoco.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di pronuncia di natura sostanziale e non meramente processuale, e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, in ragione della peculiarità della controversia, delle sopravvenienze normative e della natura processuale dell’esito del giudizio.
Nota della Redazione
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