Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in caso di immissione in ruolo (TAR Lazio n. 13033 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In tal caso, in omaggio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità. La compensazione delle spese di giudizio può essere disposta in presenza di giusti motivi, alla luce delle circostanze e della peculiare fattispecie.
Il Fatto
La ricorrente, docente vincitrice di concorso per posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, aveva impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna, funzionale all’accesso al concorso vinto. Nel corso del giudizio, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso, essendo stata immessa in ruolo con decorrenza 2024-2025 e avendo consolidato il ruolo mediante il conseguimento del titolo sul sostegno italiano ai sensi del DM 249/2010.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con dichiarazione depositata il 17 giugno 2026, la parte ricorrente aveva manifestato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, non avendo più necessità della decisione nel merito. L’amministrazione resistente risultava costituita in giudizio.
Richiamando la giurisprudenza univoca, il TAR ha affermato che la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito. A sostegno di tale conclusione, la sentenza ha citato numerosi precedenti del Consiglio di Stato, tra cui Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671 e Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981.
Alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, il Collegio ha ravvisato giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nota della Redazione
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