Il lancio di fumogeno integra il pericolo concreto del DASPO ex art. 6-bis l. n. 401/1989 (TAR Lazio n. 12962 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’adozione della misura di prevenzione del DASPO, la sussistenza del “concreto pericolo per le persone” richiesto dall’art. 6-bis, comma 1, l. n. 401/1989 deve essere valutata con un giudizio prognostico ex ante secondo il criterio della cosiddetta prognosi postuma, e non alla luce delle effettive conseguenze della condotta. Ne deriva che il lancio di un fumogeno verso il terreno di gioco è oggettivamente idoneo a creare un pericolo concreto per i soggetti presenti nell’area interessata, senza che rilevi, in senso contrario, la circostanza che dall’azione non siano derivati danni alle persone o interruzioni della competizione sportiva. Poiché il DASPO costituisce una misura preventiva amministrativa, la sua adozione non richiede l’accertamento della responsabilità penale “oltre ogni ragionevole dubbio”, essendo sufficiente una valutazione prognostica di pericolosità basata sul criterio del più probabile che non e su elementi oggettivi e attendibili.

Il Fatto

Con provvedimento del Questore di Roma, al ricorrente è stato applicato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per tre anni, ai sensi dell’art. 6 l. n. 401/1989, per l’accensione e il lancio di un fumogeno dal settore “Curva Nord” dello stadio Olimpico durante l’incontro di calcio del 7.11.2024. La condotta è stata qualificata ai sensi dell’art. 6-bis l. n. 401/1989 quale comportamento idoneo a porre in pericolo la sicurezza pubblica.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, deducendo la violazione del diritto di difesa nella fase procedimentale, l’insussistenza dei presupposti applicativi della norma e la violazione del principio di proporzionalità, nonché la mancata considerazione della propria residenza, ubicata in una delle strade comprese nel perimetro vietato.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha escluso la violazione del diritto di difesa, rilevando che l’amministrazione ha correttamente comunicato l’avviso di avvio del procedimento e che l’accesso ai documenti del Commissariato è stato negato perché atti non nella disponibilità della Questura e coperti dal segreto investigativo. Ha inoltre precisato che la valutazione di pericolosità della condotta deve essere compiuta con un giudizio prognostico ex ante, conforme alla giurisprudenza penale citata, secondo cui il requisito del pericolo non richiesto che l’evento dannoso si verifichi effettivamente.

Quanto alla proporzionalità, la nota del 7.2.2025 ha chiarito che la durata triennale della misura è giustificata dalla natura della condotta accertata: l’accensione del fumogeno nella zona di massima densità di tifosi e il successivo lancio verso il terreno di gioco. La valutazione prognostica di pericolosità può fondarsi anche sul criterio del “più probabile che non”, trattandosi di misura preventiva amministrativa e non di accertamento penale.

Con riguardo alla residenza, il Collegio ha rilevato che l’amministrazione ha successivamente autorizzato il transito nell’area interessata, eliminando la principale criticità prospettata; il ricorrente non ha dimostrato che residuino limitazioni rilevanti alla possibilità di accedere alla propria abitazione durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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