Terzo condono in area vincolata: sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 1794 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo relativo quando comportino la creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 ha confermato il carattere ostativo del comma 27, lettera d), anche in presenza di vincoli che non comportino inedificabilità assoluta. Nelle zone vincolate restano perciò sanabili i soli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Nel procedimento di condono l’autorità preposta al vincolo esprime un parere vincolante, ma l’ordine di riduzione in pristino compete al Comune.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato in Località Fucile, Isola di Alicudi, nel Comune di Lipari, ha presentato nel 2004 una domanda di condono edilizio per l’ampliamento dell’immobile e per due corpi accessori. Nel 2018 ha chiesto alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina il nulla-osta paesaggistico. La Soprintendenza, con provvedimento n. 004459 del 10 marzo 2023, ha espresso parere negativo, ordinando la rimessione in pristino dei luoghi. Il Comune di Lipari, preso atto dell’avviso, ha respinto l’istanza di condono con provvedimento n. 25057 del 5 maggio 2023.

Avverso i due atti la ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, rimasto senza riscontro, e poi due ricorsi giurisdizionali, riuniti per connessione oggettiva e in parte soggettiva. L’Assessorato Regionale si è costituito, richiamando l’art. 32, comma 27, lettera d), e la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la legge regionale interpretativa del terzo condono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla circolare assessoriale n. 02/2022, che ha recepito gli effetti della sentenza n. 252/2022: il rinvio operato dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 investe l’intera disciplina statale, compreso il limite del comma 27, lettera d). Ne deriva che in ambito regionale non è ammessa la sanatoria delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli relativi, salvo che ricorrano congiuntamente le condizioni elaborate dalla giurisprudenza.

Il Tribunale richiama le condizioni cumulative: opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, di minore rilevanza secondo le tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, con parere favorevole dell’autorità preposta. Nel caso concreto l’intervento ha comportato creazione di nuovi volumi e superfici, come emerge dalla stessa richiesta di condono riferita a un ampliamento. In materia paesaggistica, osserva il Collegio, ogni nuovo volume è precluso alla sanatoria, anche se tecnico o interrato, e la nozione di superficie utile va letta in senso ampio e finalistico.

Quanto al difetto di motivazione e al preavviso di rigetto, il giudice rileva la natura vincolata degli atti: non è richiesta una specifica comparazione con l’interesse pubblico, né è configurabile un affidamento tutelabile del privato. La motivazione per relationem alla circolare e al provvedimento della Soprintendenza è quindi adeguata.

Sul silenzio-assenso ex art. 17-bis della legge n. 241/1990, il Collegio riconosce che il condono dà luogo a una co-decisione pluristrutturata, ma rileva la specialità del procedimento: il Comune non ha mai trasmesso alla Soprintendenza lo schema di provvedimento, adempimento peraltro non previsto dalle norme sul condono. Il silenzio-assenso non può dunque perfezionarsi.

Infine, il Tribunale accoglie il motivo sull’incompetenza della Soprintendenza a ordinare la riduzione in pristino. Il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, cui spettano i provvedimenti repressivi; l’ordine di demolizione successivo al diniego rientra nell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. I ricorsi sono riuniti e rigettati, con annullamento parziale dell’atto della Soprintendenza e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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