Abusi in area vincolata e tutela paesaggistica: poteri concorrenti di Comune ed Ente Parco (TAR Lazio n. 12835 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi realizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o naturalistico, l’assenza della previa autorizzazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo obbliga l’Amministrazione comunale ad irrogare la sanzione demolitoria di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, a prescindere dal regime autorizzatorio edilizio disatteso e finanche nell’ipotesi di attività di edilizia libera ex art. 6 d.P.R. n. 380/2001. Il Comune e l’Ente Parco conservano, in modo concorrente e autonomo, il potere di ordinare il ripristino degli abusi, rispettivamente ai sensi dell’art. 29 legge n. 394/1991 e degli artt. 27 e ss. d.P.R. n. 380/2001. Nei provvedimenti repressivi di abusi edilizi, atti a carattere essenzialmente vincolato, l’onere di motivazione è assolto con la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto. La libertà religiosa non può giustificare la violazione delle norme urbanistiche, paesaggistiche e di tutela delle aree protette.

Il Fatto

Una associazione, dedita all’organizzazione di riunioni finalizzate al culto, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Trevignano Romano aveva ordinato la demolizione e la riduzione in pristino di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo su un terreno di proprietà della stessa, ricadente in zona “A” del Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano e all’interno di una Zona di Protezione Speciale. Il ricorrente aveva già subito un analogo provvedimento di sospensione delle attività e riduzione in pristino da parte dell’Ente Parco, avverso il quale era stato proposto distinto gravame, respinto in primo grado. La domanda cautelare era stata rigettata, con ordinanza confermata in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disatteso il motivo di nullità del provvedimento comunale, fondato sull’assunto che il precedente ordine di ripristino dell’Ente Parco avrebbe “assorbito” il potere dell’Amministrazione comunale. I due provvedimenti costituiscono ordini di demolizione autonomi e compatibili, non essendo configurabile alcuna “consumazione” del potere: l’art. 29 legge n. 394/1991 e gli artt. 27 e ss. d.P.R. n. 380/2001 attribuiscono all’Ente Parco e al Comune poteri concorrenti di ripristino, le cui valutazioni possono anche astrattamente divergere.

Quanto alla natura delle opere, il Tribunale ha evidenziato che gli interventi, considerati nel loro insieme, erano funzionali a destinare un suolo agrario a luogo di culto, configurando interventi di urbanizzazione secondaria ai sensi dell’art. 16, comma 8, d.P.R. n. 380/2001. Trattandosi di area vincolata ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, ricadente in ZPS e nel perimetro del Parco, qualunque intervento, anche astrattamente riconducibile all’edilizia libera di cui all’art. 6 d.P.R. n. 380/2001, impone la previa acquisizione dell’autorizzazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Ne consegue che l’assenza di autorizzazione paesaggistica obbliga l’Amministrazione comunale ad applicare la sanzione demolitoria di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, a prescindere dal regime autorizzatorio edilizio disatteso.

Il Collegio ha inoltre escluso il difetto di istruttoria e di motivazione, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui i provvedimenti repressivi di abusi edilizi, in quanto atti a carattere essenzialmente vincolato, non richiedono una motivazione rafforzata, essendo sufficiente l’enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l’individuazione della fattispecie di illecito e l’applicazione della sanzione.

Da ultimo, il Tribunale ha respinto il motivo incentrato sulla violazione della libertà religiosa, rilevando che tale diritto fondamentale, pur tutelato dall’art. 19 Cost., non può essere invocato a sostegno della liceità di qualsivoglia attività edilizia. Il governo del territorio e la tutela dell’ambiente e del paesaggio hanno anch’essi rilevanza costituzionale (artt. 9, 41 e 117 Cost.) e la libertà religiosa può rappresentare semmai un limite alle scelte pianificatorie, ma non può giustificare la violazione delle norme che impongono il preventivo nulla osta dell’Ente Parco per interventi in area protetta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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