Rettifica dei prezzi applicabile solo ai contratti ancora in esecuzione (Cons. Stato n. 3295 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le rettifiche degli allegati al decreto ministeriale che rileva le variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione, in mancanza di una previsione espressa di retroattività, non si applicano ai contratti già conclusi alla data della loro entrata in vigore, ma unicamente ai contratti ancora in esecuzione. Opera, in senso contrario, il principio dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile. La misura prevista dall’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, ha natura compensativo-indennitaria per le prestazioni già eseguite e presuppone un rapporto contrattuale ancora in corso. Il contratto deve ritenersi concluso al momento dell’approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La mancanza di una riserva su specifiche poste di dare e avere definisce il rapporto contrattuale, rendendo inammissibile l’integrazione successiva degli importi già liquidati.
Il Fatto
La società appellante chiede la riforma della sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che ha respinto il ricorso avverso i provvedimenti con cui la Provincia di Bergamo ha rigettato l’istanza di compensazione prezzi presentata nel gennaio 2025. La domanda riguardava il ricalcolo delle variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione del primo semestre 2021, secondo le previsioni del d.m. del 20 dicembre 2024 di rettifica del precedente d.m. dell’11 novembre 2021.
La stazione appaltante aveva respinto l’istanza per la tardività rispetto al termine di quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di rettifica e perché vertente su lavori già conclusi e collaudati. La società aveva già ottenuto, con determina del settembre 2022, la somma di € 382.699,39 a titolo di compensazione per le lavorazioni del primo semestre 2021, calcolata sui valori originari. Il giudice di primo grado ha ritenuto l’istanza in astratto tempestiva, ma ha escluso l’applicabilità del decreto di rettifica ai lavori non più in corso di esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettura dell’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, che riferisce la misura ai “contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione”. Da tale formulazione si ricava che la disposizione non mira a riequilibrare il sinallagma per le lavorazioni ancora da effettuare, ma assume natura compensativo-indennitaria per le prestazioni già eseguite.
Il Collegio richiama il parere dell’ANAC n. 63 dell’8 febbraio 2022, secondo cui la compensazione riguarda i contratti in corso di realizzazione o, se conclusi, fino all’approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. L’approvazione del collaudo rappresenta il momento conclusivo dell’iter di realizzazione dell’opera e definisce il rapporto contrattuale.
Applicando tali principi, il Consiglio di Stato ritiene condivisibile la conclusione del TAR. Il decreto di rettifica non contiene disposizioni esplicite di retroattività; operano quindi i principi dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile. Le rettifiche degli allegati al d.m. dell’11 novembre 2021 risultano applicabili ai soli contratti ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento correttivo.
La conclusione non è superata dalla circostanza che l’istanza non sia ex novo, ma mirata all’integrazione di importi già liquidati sulla base di variazioni dei prezzi ritenute errate e rettificate per allora. Da un lato manca una previsione espressa che consenta l’applicazione delle rettifiche a un contratto non più in corso. Dall’altro, nel certificato di collaudo risulta che “le riserve sottoscritte al SAL finale dall’impresa si ritengono chiuse”, con la conseguenza che tutte le poste di dare e avere relative al contratto devono considerarsi definite.
L’appello è pertanto respinto. La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.