Nuovo concorso prioritario sullo scorrimento della graduatoria (TAR Lazio n. 12468 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 4, comma 1, del D.L. n. 25/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2025, nell’interpretare l’art. 4, comma 3, lettera a), del D.L. n. 101/2013, stabilisce che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni. Tale norma interpretativa sopravvenuta esclude l’attualità di un obbligo motivazionale a carico dell’Amministrazione che decide di non procedere allo scorrimento di una graduatoria vigente. L’indizione di un nuovo concorso non richiede, quindi, una puntuale motivazione circa le ragioni del mancato utilizzo delle graduatorie preesistenti, trattandosi della modalità ordinaria di selezione ai sensi dell’art. 97, comma 4, Cost. La legittimità della scelta concorsuale postula, tuttavia, che le figure professionali ricercate non siano sovrapponibili a quelle già selezionate nella precedente procedura.
Il Fatto
Alcuni candidati, risultati idonei non vincitori all’esito di una procedura selettiva dell’Agenzia delle Entrate, hanno impugnato la scelta della stessa Amministrazione di avviare una nuova selezione pubblica per l’assunzione di 2.700 unità, lamentando il mancato scorrimento della graduatoria in cui erano inseriti. Il ricorso è stato esteso al bando indetto nel 2025 e agli atti della relativa procedura.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha affrontato la questione della permanenza di un obbligo motivazionale in capo all’Amministrazione che, pur disponendo di una graduatoria vigente, decide di bandire un nuovo concorso per esigenze di personale. A tal fine, il Collegio ha richiamato i propri precedenti giurisprudenziali sulla medesima fattispecie, affermando l’assenza di elementi per discostarsene.
In primo luogo, il Tribunale ha rilevato la non sovrapponibilità tra le professionalità ricercate nelle due procedure selettive. Il confronto tra i bandi ha evidenziato che la selezione del 2025 prevedeva requisiti di accesso più restrittivi, richiedendo la laurea magistrale o specialistica, e un programma d’esame più ampio, comprendente materie non previste nel precedente concorso. Inoltre, le mansioni attribuite al nuovo personale risultavano diverse e più ampie rispetto a quelle della procedura del 2023.
In secondo luogo, il Collegio ha valorizzato la disciplina sopravvenuta di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 25/2025, qualificato come norma di interpretazione autentica, la quale ha stabilito che il concorso costituisce lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento. Tale disposizione, applicabile anche ai concorsi in corso, avrebbe escluso la necessità per l’Amministrazione di motivare puntualmente la scelta di non procedere allo scorrimento delle graduatorie, rendendo la decisione conforme all’art. 97 Cost.
Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 citato, il TAR l’ha ritenuta manifestamente infondata e irrilevante, osservando che, nel caso di specie, la necessità di una nuova procedura derivava comunque dalla diversità delle figure professionali richieste. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati, pertanto, respinti, con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nei soli confronti dei ricorrenti che vi avevano rinunciato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.