Ottemperanza e distrazione spese: improcedibile la domanda del difensore non titolare (TAR Piemonte n. 281 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il difensore distrattario, in forza del meccanismo di cui all’art. 93 c.p.c., è l’unico soggetto legittimato a chiedere il pagamento delle spese di lite liquidate in suo favore e ad agire per l’esecuzione della relativa statuizione di condanna. La rinuncia alla domanda non notificata alla controparte, pur non rispettosa delle formalità di cui all’art. 84 cod. proc. amm., manifesta in modo inequivoco il venir meno dell’interesse alla trattazione, con conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm. Il pagamento della sola sorte capitale, senza gli interessi maturati, integra inesatta esecuzione del giudicato, poiché i poteri del giudice dell’ottemperanza sono limitati alla mera esecuzione del titolo azionato, senza interpretazione o integrazione. Ne consegue l’ordine di integrale esecuzione, la nomina del Commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza per ottenere l’esatta esecuzione di due sentenze del giudice del lavoro, con le quali il Ministero era stato condannato al pagamento di differenze retributive, interessi e spese di lite. Le statuizioni di condanna sarebbero state eseguite solo per la sorte capitale, senza il riconoscimento degli interessi legali maturati dalle scadenze al saldo.

Il Ministero si costituisce con atto di mera forma, senza svolgere difese. Con ordinanza collegiale il Tribunale rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità della domanda riferita alle spese liquidate in favore del procuratore distrattario, unico legittimato a pretenderne il pagamento. Chiede inoltre chiarimenti sui restanti crediti, stante la dubbia coerenza della documentazione allegata.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio prende atto della rinuncia alla domanda di esecuzione delle spese in favore del procuratore distrattario, manifestata con la memoria depositata il 9.1.2026. Tale intento abdicativo, sebbene non notificato alla controparte e dunque non conforme alle formalità dell’art. 84 cod. proc. amm., evidenzia in modo inequivoco il venir meno dell’interesse alla trattazione in parte qua; in applicazione del principio della ragione più liquida, il ricorso è dichiarato parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm.

Sul residuo, il Tribunale verifica i presupposti di rito. Le sentenze sono state attestate conformi all’originale dal difensore e notificate al Ministero presso il domicilio reale; alla data del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

L’Amministrazione, ritualmente costituita, non ha contestato specificamente i fatti: opera quindi il principio di non contestazione desumibile dall’art. 115, primo comma, c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a. La ricorrente ha assolto all’onere probatorio ex art. 2697 c.c., comprovando il fatto costitutivo del diritto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il Ministero non ha dedotto l’integrale adempimento né offerto giustificazioni.

Nel merito, le statuizioni di condanna agli interessi legali non risultano eseguite: i conteggi prodotti, pur divergenti, non smentiscono la denuncia di inesatta esecuzione, e i cedolini sono privi di importi riferiti agli interessi. Il Collegio richiama il principio per cui i poteri cognitori del giudice dell’ottemperanza sono limitati alla mera esecuzione del titolo (Cons. Stato, IV, n. 3196 del 2020); il pagamento di importo inferiore è inesatto. Ordina pertanto l’integrale esecuzione entro sessanta giorni, nomina il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale competente e condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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