Punteggio aggiuntivo abilitazione estera concorso docenti: spetta anche se dichiarato come titolo di accesso (TAR Lazio n. 12411 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.3 della Tabella B allegata al bando di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente, che premia l’abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi non selettivi, anche all’estero e riconosciuta ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, deve essere riconosciuto dalla commissione sulla base della tipologia di abilitazione dichiarata dal candidato, senza che questi debba dichiararlo separatamente. Non è logicamente sostenibile attribuire il punteggio base per il titolo di accesso e negare quello aggiuntivo per il medesimo titolo, quando la domanda di partecipazione indichi espressamente che l’abilitazione è stata conseguita all’estero attraverso percorsi non selettivi. L’eventuale omissione di una dichiarazione formale non può inficiare la valutazione, ove l’amministrazione sia comunque a conoscenza della natura del titolo.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, partecipava al concorso per titoli ed esami di cui al D.M. n. 205/2023, bandito con D.D. n. 2575/2023, per la classe di concorso A047. Nella domanda dichiarava come titolo di accesso l’abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero e riconosciuta in Italia, indicando che si trattava di un percorso non selettivo. Pur avendo superato le prove, il candidato non risultava vincitore, avendo ricevuto un punteggio di 194,75 punti, che non includeva i punti aggiuntivi previsti per l’abilitazione specifica. Avendo appreso di essere collocato in seconda posizione utile tra gli idonei, il ricorrente contestava la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo, chiedendo l’annullamento degli atti di approvazione delle graduatorie e delle conseguenti nomine.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. L’amministrazione, infatti, aveva attribuito il punteggio base di cui al punto A.1.1 per il titolo di accesso (l’abilitazione estera riconosciuta), ma aveva negato il punteggio aggiuntivo previsto dal punto A.1.3 della Tabella B per la stessa tipologia di titolo, nonostante la norma testuale lo preveda espressamente per le abilitazioni conseguite all’estero e riconosciute ai sensi del d.lgs. n. 206/2007.

La chiara formulazione della lex specialis è confermata dalle FAQ ministeriali, secondo cui il punteggio aggiuntivo non è dichiarabile dal candidato ma viene riconosciuto d’ufficio dalla commissione sulla base della tipologia di abilitazione dichiarata in domanda. Nel caso di specie, la domanda indicava espressamente che l’abilitazione era stata conseguita all’estero attraverso un percorso non selettivo e che il suo riconoscimento era stato ottenuto ai sensi del d.lgs. n. 206/2007.

La decisione si impone a maggior ragione considerando che l’amministrazione aveva già valutato il medesimo titolo come idoneo ai sensi del punto A.1.1, riconoscendone così la natura abilitante. Non sussistono quindi ragioni per escludere l’applicazione del punto A.1.3, che attribuisce un punteggio aggiuntivo rispetto al precedente, con la conseguenza che il diniego risulta illegittimo per violazione della par condicio e dei principi in materia di concorsi pubblici.

Il Collegio ha infine precisato che la conclusione si impone anche a prescindere dall’applicabilità dei principi del soccorso istruttorio, atteso che la stessa amministrazione riconosce che il titolo non era dichiarabile separatamente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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