Canone concessorio in rapporto in essere: obbligatoria la comunicazione di avvio del procedimento (TAR Lazio n. 12400 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le determinazioni comunali relative all’incremento del canone concessorio, incidendo su rapporti concessori in atto, esigono la previa comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990, a tutela delle garanzie partecipative del concessionario. La violazione di tale garanzia determina l’annullamento degli atti applicativi, non essendo applicabile l’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, legge n. 241/1990, trattandosi di atto a contenuto discrezionale per il quale l’Amministrazione non abbia provato l’irrilevanza dell’apporto partecipativo. In sede di riassunzione dopo annullamento in appello, il giudice di primo grado è vincolato dal giudicato sulle questioni di rito già decise e deve esaminare i motivi di merito precedentemente assorbiti. La nullità della costituzione di parte resistente, per ius postulandi viziato da procura generale e non speciale, comporta l’inutilizzabilità delle difese e dei documenti depositati.

Il Fatto

Una società, concessionaria di impianti pubblicitari su aree comunali in forza di una convenzione stipulata nel 2005, impugnava dinanzi al TAR gli avvisi di pagamento del canone patrimoniale non ricognitorio per gli anni 2014 e 2015, unitamente al regolamento comunale istitutivo e alla delibera di approvazione delle tariffe. Il ricorso era stato dichiarato in primo grado inammissibile per difetto di legittimazione attiva e di giurisdizione del giudice amministrativo.

A seguito dell’annullamento di tale pronuncia da parte del Consiglio di Stato, la società riassumeva il giudizio ex art. 105 c.p.a. dinanzi al TAR Lazio, che, all’esito dell’udienza pubblica, tratteneva la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato la nullità della costituzione del Comune, essendosi quest’ultimo costituito mediante procura generale e non speciale alle liti: il combinato disposto degli artt. 22, 24, 40 e 44 c.p.a. impone il rilascio della procura speciale anche per la memoria di costituzione della parte resistente, sicché il vizio afferente a tale atto ne determina la nullità con conseguente inutilizzabilità delle difese e dei documenti depositati, non essendo il vizio sanabile in corso di causa.

Il Collegio ha poi ritenuto vincolante, per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, la declaratoria di legittimazione attiva della ricorrente, e ha giudicato tempestivo il ricorso: la pubblicazione all’albo pretorio degli atti generali non è sufficiente a far decorrere il termine decadenziale, occorrendo la notificazione degli atti applicativi ai diretti interessati.

Nel merito, la Corte ha accolto la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative: le determinazioni comunali che incrementano il canone concessorio incidono su rapporti in essere e richiedono la previa comunicazione di avvio del procedimento, per consentire al concessionario di interloquire sulla sostenibilità dell’aggravio. Nel caso di specie, trattandosi di atto discrezionale connotato da un incremento sensibile e retroattivo del canone, il Comune non aveva dimostrato che l’esito procedimentale non sarebbe stato diverso, rendendo così inapplicabile il regime di cui all’art. 21-octies legge n. 241/1990.

Accolto il motivo procedimentale, il Tribunale ha assorbito le ulteriori censure, anche sostanziali, richiamando il principio di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. per il riesercizio del potere. La domanda di annullamento degli atti regolamentari è stata invece dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo atti generali non immediatamente lesivi una volta annullati gli atti applicativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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