Cittadinanza italiana e denuncia penale non accertata (TAR Lazio n. 11842 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana, ex art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, deve essere sostenuto da una motivazione che, pur nella discrezionalità dell’Amministrazione, si fondi su una valutazione complessiva dell’integrazione dello straniero nel tessuto sociale, considerando l’intero percorso esistenziale, lavorativo, sociale e familiare. Non può costituire automatico elemento ostativo una mera denuncia penale (riferita al coniuge) che non abbia avuto seguito processuale e non sia stata autonomamente analizzata dall’Amministrazione nella sua effettiva rilevanza, specie quando il fatto risalga a molti anni prima. L’onere motivazionale si modula in base alla fase del procedimento penale di riferimento, ampliandosi fino alla sentenza definitiva di condanna e restringendosi in caso di reati di particolare gravità.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina bengalese soggiornante in Italia da oltre quindici anni, presentava istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana. Il Ministero dell’Interno, dopo il preavviso di rigetto, respingeva la domanda, ritenendo ostativa una segnalazione del 2010 riferita al marito per una presunta associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, vicenda per la quale non era stato iscritto nel registro degli indagati.

Avverso il decreto di diniego la ricorrente proponeva ricorso, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e incongrua motivazione. L’Amministrazione si costituiva per resistere.

La Motivazione della Corte

Il TAR premette che l’Amministrazione è titolare di un ampio potere discrezionale nel valutare la meritevolezza dell’istanza, dovendo verificare che l’interesse del richiedente a entrare nella comunità nazionale non confligga con i valori fondanti dello Stato. Tuttavia, tale potere non può esercitarsi attraverso una separazione netta tra i presupposti dell’istanza e la sua meritevolezza intrinseca, poiché anche un fatto astrattamente ostativo va contestualizzato in una più ampia disamina della personalità e della condotta di vita dello straniero.

Nel caso di specie, la Corte rileva che la denuncia penale del 2010 non aveva avuto seguito processuale e non era stata oggetto di alcun accertamento giudiziale nel merito. In tale evenienza, resta precluso all’Amministrazione assumere la notizia di reato come fattore ostativo senza averla autonomamente analizzata nelle sue modalità di realizzazione e nel suo disvalore, tanto più quando il fatto risalga a molti anni prima.

Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR sottolinea che la valutazione dell’Amministrazione deve essere complessiva e non limitata alla considerazione di fatti risalenti, ma deve abbracciare i legami familiari, l’attività lavorativa, il radicamento territoriale e l’intero vissuto del richiedente. Il diniego impugnato, attribuendo alla denuncia un valore sintomatico di non adesione ai valori della comunità, senza alcuna valutazione sull’effettiva commissione di reati e sulla loro rilevanza ostativa, risulta carente sul piano istruttorio e motivazionale. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *