Diniego cittadinanza per sicurezza nazionale e motivazione per relationem (TAR Lazio n. 11841 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è atto di alta amministrazione, connotato da ampia discrezionalità, che si estende alla verifica dell’assenza di pericoli per la sicurezza della Repubblica. In presenza di elementi ostativi emersi dall’informativa dei servizi di intelligence, il provvedimento è sufficientemente motivato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 quando richiama per relationem la relazione riservata, senza doverne riportare il contenuto, in ragione della tutela delle fonti e delle esigenze di riservatezza. La prognosi di pericolosità può fondarsi su un ragionamento di tipo probabilistico, senza richiedere la prova oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente un attendibile grado di verosimiglianza. L’archiviazione di precedenti procedimenti penali non preclude la valutazione di pericolosità, né l’esercizio dei diritti di difesa risulta leso dalla mancata ostensione degli atti classificati, assicurata solo in giudizio con le cautele previste.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino turco, presentava nel 2016 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, avendo maturato il requisito della residenza legale decennale. Il Ministero dell’Interno rigettava l’istanza con decreto del 31.01.2020, motivato con il richiamo a elementi emersi dall’attività informativa che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.
Il provvedimento faceva riferimento a un arresto subito dal ricorrente nel 2012, per sospetta appartenenza a una struttura criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, posizione successivamente archiviata dal Tribunale di Terni. Avverso il diniego, il ricorrente proponeva ricorso deducendo violazione di legge, carenza di istruttoria e di motivazione, chiedendo l’annullamento del decreto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito la natura del potere esercitato dall’Amministrazione in materia di concessione della cittadinanza, qualificandolo come atto di alta amministrazione caratterizzato da un’ampia discrezionalità nella valutazione dell’ottimale inserimento dell’istante nella comunità nazionale. Il Collegio ha ricordato che l’interesse del richiedente deve contemperarsi con l’interesse pubblico a evitare l’ingresso nella comunità di soggetti potenzialmente pericolosi, potendo assumere rilievo anche situazioni di pericolo meramente potenziale.
In relazione al primo e al secondo motivo di ricorso, la sentenza ha escluso che la motivazione del diniego fosse carente, affermando che il provvedimento, fondato su un’informativa dei servizi di sicurezza, può limitarsi a richiamare per relationem il contenuto della relazione riservata, senza riportare analiticamente le notizie acquisite. Tale scelta è giustificata dall’esigenza di tutela delle fonti di informazione e di non pregiudizio dell’attività di intelligence, mentre l’esercizio dei diritti di difesa è garantito dalla possibilità di ostensione in giudizio degli atti classificati, su disposizione del giudice e con le cautele necessarie.
Quanto alla dedotta incensurabilità della condotta del richiedente, il Collegio ha precisato che l’archiviazione del procedimento penale non è elemento decisivo, potendo l’Amministrazione fondare il diniego su una valutazione prognostica di pericolosità, assistita da un attendibile grado di verosimiglianza. In materia di sicurezza nazionale, ha osservato la sentenza, è sufficiente una situazione di dubbio, poiché la soglia di prevenzione è anticipata rispetto a quella propria del diritto penale e la valutazione è interamente riservata all’Autorità legittimata democraticamente.
Il Collegio ha infine ritenuto non irragionevole la rilevanza attribuita alle informazioni acquisite dagli organi di sicurezza, provenendo da fonte autorevole e ufficiale, e ha evidenziato come la naturalizzazione comporterebbe la non espellibilità del soggetto, circostanza che rafforza la legittimità del diniego. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della specificità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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