Procedura disciplinare degli autoferrotranvieri: solo le violazioni di norme imperative determinano la nullità del licenziamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1157 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione delle disposizioni che regolano il procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, di cui all’art. 53, R.D. n. 148/1931, all. A, determina la nullità del licenziamento ex art. 1418 c.c. solo quando riguardi norme dotate di effettiva caratura imperativa, poste a presidio di valori fondamentali, come quelle che attribuiscono il potere disciplinare a un organo terzo. La mera inosservanza di adempimenti endoprocedimentali, quali la redazione della relazione scritta da parte di funzionari incaricati, non integra di per sé una nullità, ove non risulti un vulnus effettivo al diritto di difesa del lavoratore e non sia prevista un’espressa sanzione legale. Tale nullità, ove sussistente, ha natura di nullità di protezione, essendo rilevabile solo dal soggetto nel cui interesse è prevista.

Il Fatto

La società, azienda di trasporto pubblico, aveva intimato al lavoratore, impiegato con la qualifica di autoferrotranviere, un licenziamento disciplinare per la commissione di reati di usura ed estorsione in ambito extra lavorativo. Il lavoratore aveva impugnato il provvedimento, deducendo la tardività del recesso, l’insussistenza dei fatti e la sproporzione della sanzione.

Dopo il rigetto della fase sommaria e dell’opposizione, la Corte d’Appello di Bari aveva confermato il provvedimento, respingendo anche la censura, sollevata solo nelle note conclusive, relativa alla nullità della destituzione per violazione dell’art. 53, R.D. n. 148/1931, per l’omessa redazione della relazione scritta. La decisione si fondava su due rationes decidendi autonome: l’inammissibilità per tardività della doglianza e la sua infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio per cui, in presenza di una decisione sorretta da distinte e autonome rationes decidendi, il ricorso può essere accolto solo se tutte le censure sono fondate. Ha pertanto giudicato il secondo motivo, concernente il merito della questione, logicamente pregiudiziale e infondato.

Nel ricostruire il quadro giuridico, la Corte ha ricordato l’orientamento costante, espresso dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 4844, 4845 e 4846 del 1994, secondo cui la violazione delle garanzie procedimentali non rende nullo il licenziamento ma solo ingiustificato. Ha poi evidenziato che la nullità, ex art. 1418 c.c., è riservata alle violazioni di norme imperative che limitano l’autonomia privata in funzione della tutela di interessi pubblici fondamentali, con un contenuto specifico e in assenza di un’altra sanzione espressa (cfr. Sez. Un. n. 8472/2022 e Sez. Un. n. 5542/2023).

Applicando tali principi alla disciplina speciale degli autoferrotranvieri, la Corte ha distinto le ipotesi in cui la violazione della procedura determina la nullità del licenziamento, come nel caso di adozione del provvedimento da parte del datore di lavoro in luogo del Consiglio di disciplina, da quelle in cui la violazione riguarda adempimenti meramente formali. In questa seconda categoria rientra l’omessa relazione scritta, prevista per l’ipotesi di indagini delegate a funzionari, che non è una condizione di validità della destituzione quando il direttore abbia svolto direttamente gli accertamenti, essendo comunque garantito il diritto di difesa con la contestazione e il contraddittorio.

La Corte ha infine valorizzato l’interpretazione restrittiva, coerente con l’evoluzione del pubblico impiego contrattualizzato, ove l’art. 55-bis, comma 9-ter, d.lgs. n. 165/2001 esclude l’invalidità della sanzione per violazioni procedimentali che non compromettano irrimediabilmente il diritto di difesa. Ha quindi respinto il ricorso, risultando superflua l’analisi del primo motivo e dell’istanza di rimessione alle Sezioni Unite, stante la resistenza di una delle rationes decidendi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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